14 Gennaio 2013

Parametri forensi – Liquidazione dei compensi secondo il sistema in vigore al momento dell’esaurimento della prestazione o della cessazione dell’incarico con riferimento ai singoli gradi di giudizio

“Nell’ipotesi di successione di tariffe professionali nel corso del giudizio, come anche nella successione tra il regime tariffario e quello regolamentare oggi vigente, si deve ritenere applicabile il criterio secondo cui i compensi professionali degli avvocati vanno liquidati secondo il sistema in vigore al momento dell’esaurimento della prestazione professionale ovvero della cessazione dell’incarico, secondo una unitarietà da rapportarsi ai singoli gradi in cui si è svolto il giudizio, e dunque all’epoca della pronuncia che li definisce, non potendosi applicare il sistema nuovo successivamente intervenuto a prestazioni già rese nei suddetti momenti.”

Dal principio sopra enunciato deriva che qualora l’attività giudiziale dell’avvocato della parte vittoriosa – con riferimento ai singoli gradi di giudizio – sia terminata prima del 23 luglio 2012 e della caducazione definitiva delle tariffe forensi, per la liquidazione giudiziale delle spese si dovrà fare riferimento alle tariffe forensi; qualora, invece, la conclusione dell’attività difensiva, con il compimento dell’opera professionale, abbia luogo dopo l’intervenuta abrogazione di dette tariffe, l’entrata in vigore dei nuovi parametri ministeriali farà sì che la liquidazione giudiziale delle spese di soccombenza avvenga in base a questi e non più in base alle previgenti tariffe, ancorchè alcune attività siano state svolte nel vigore di queste._x000d_
In tal modo, il Supremo Collegio prende in considerazione, ai fini della liquidazione delle spese, solo la pronuncia che definisce il giudizio, con la quale coinciderebbero il momento di esaurimento della prestazione professionale e la cessazione dell’incarico._x000d_
Ne deriva che, per la liquidazione delle spese di soccombenza nei casi di cassazione della sentenza o di riforma in appello, si dovrà applicare il sistema tariffario vigente all’epoca della pubblicazione della sentenza che ha definito il precedente grado di giudizio, ancorché sia nel frattempo entrato in vigore un nuovo sistema tariffario.