Parametri forensi – Profili temporali e criteri applicativi
“Le disposizioni di diritto sostanziale contenute nel d.l. 1/2012 e nel d.m. 140/2012 non possono che riferirsi ai rapporti di mandato sorti successivamente al 25 gennaio 2012, data di entrata in vigore del d.l. 1/2012, analogamente a quanto accaduto con l’art. 2, comma 2 bis, del d.l. 223/2006, che ha introdotto l’obbligo della forma scritta per l’accordo sul compenso dell’avvocato.”
Occorre stabilire se al fine di determinare la somma da riconoscere all’attrice a titolo di corrispettivo per l’attività svolta in favore della convenuta, debba applicarsi la tariffa forense (d.m. n. 127/2004), che è stata abrogata dall’art. 9, comma 1, del d.l. n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2012, o piuttosto il regolamento n. 140/2012, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia, tra le quali è compresa quella di avvocato, che è entrato in vigore in data 23 agosto 2012, in attuazione dell’art. 9, comma 2, primo periodo del d.l. n. 1/2012._x000d_
L’art. 9, comma 1, del predetto decreto legge ha abrogato, con effetto dal 24 gennaio 2012, le tariffe delle professioni regolamentate e, in sede di conversione, è stato aggiunto un comma, il terzo, che ha previsto che le tariffe vigenti alla data in vigore del decreto continuassero ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2, e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso._x000d_
Orbene, il regolamento n. 140 /2012, che ha natura di fonte di diritto sostanziale, dal momento che fissa, in difetto di accordo tra le parti, i parametri per la determinazione del compenso spettante al professionista nei confronti del proprio cliente, non contiene norme di diritto transitorio né esse sono rinvenibili nell’art. 9, se non la già citata proroga dell’applicazione delle tariffe fino al 24 luglio 2012 “limitatamente alle liquidazioni giudiziali”._x000d_
L’art. 41 del regolamento 140/2012, invece, prevede che “le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore”._x000d_
Si tratta allora di stabilire quale sia l’ambito di efficacia temporale del nuovo regime dei parametri ed in particolare se esso si applichi anche alle prestazioni professionali svolte, in tutto o in parte, prima della sua entrata in vigore, con la precisazione che tale verifica va compiuta in virtù del criterio interpretativo di cui all’art. 11 disp. prel., che impone di valutare se la norma nella sua interpretazione retroattiva abbia una ragionevole giustificazione e non incontri limiti in particolari norme costituzionali._x000d_
Ciò detto, ritiene il decidente che le disposizioni di diritto sostanziale contenute nel d.l. 1/2012 e nel d.m. 140/2012 non possano che riferirsi ai rapporti di mandato sorti successivamente al 25 gennaio 2012, data di entrata in vigore del d.l. 1/2012, analogamente a quanto accaduto con l’art. 2, comma 2 bis, del d.l. 223/2006, che ha introdotto l’obbligo della forma scritta per l’accordo sul compenso dell’avvocato._x000d_
Depone a favore di tale conclusione innanzitutto la scelta di fondo, compiuta con la riforma, di ridurre a due (accordo o, in caso di mancanza o di invalidità di esso, liquidazione giudiziale), rispetto ai quattro originariamente previsti dall’art. 2233, primo comma, c.c., i criteri di determinazione del compenso del professionista._x000d_
A ciò si aggiunga che l’art. 9, comma 4, del d.l. 1/2012 ha posto a carico del professionista alcuni specifici obblighi informativi, primo fra tutti quello di rendere noto al cliente il preventivo di massima, che sono ipotizzabili solo nella fase precedente la conclusione del contratto e non certo rispetto a rapporti iniziati da tempo e tanto meno rispetto a quelli esauriti._x000d_
Ancora, l’applicazione dei parametri ad accordi raggiunti prima del 25 gennaio 2012, e che proseguano dopo tale data, è irragionevole se si considera che: tali contratti sono stati etero-integrati nel momento genetico, quantomeno con riguardo ai diritti, e il diritto al pagamento del corrispettivo dell’avvocato è sorto al momento della stipulazione del contratto, sebbene diventi liquido ed esigibile al termine dell’incarico. Questo diritto verrebbe pregiudicato dal nuovo sistema senza che sia ravvisabile nessuna ragione idonea a giustificare l’applicazione retroattiva dello stesso._x000d_
Per cogliere appieno tale profilo occorre considerare che, avuto riguardo, in particolare, all’entità dei valori medi di liquidazione previsti dal d.m. 140/2012 e alle norme sanzionatorie, come gli articoli 10 e 4, ultimo comma, in esso contenute, il nuovo sistema è, nel suo complesso e in astratto, meno favorevole rispetto a quello previgente, sia per la parte vittoriosa del giudizio che per il difensore di essa che per il soccombente._x000d_
La predetta conclusione è ancor più inaccettabile nei casi, come quello di specie, in cui il mandato professionale sia stato conferito ed anche interamente eseguito prima della data di entrata in vigore del d.l. 1/2012._x000d_
Infatti, se ad essi si applicasse il nuovo sistema e quindi i parametri, non essendo stata allegata né dimostrata l’esistenza di un accordo scritto sull’entità del compenso, si pregiudicherebbe il diritto di credito del professionista che non solo è sorto ma è addirittura divenuto esigibile prima dell’entrata in vigore del nuovo sistema._x000d_
Né, d’altro canto, è pensabile che le condizioni economiche di un rapporto, interrottosi in modo non amichevole, possano essere, di norma, rinegoziate sulla base dei nuovi criteri, per l’intuibile impossibilità per il professionista di ristabilire un contatto con il cliente, nel momento in cui questi ha dimostrato totale indisponibiltà a ciò, sottraendosi anche alla richiesta di pagamento del compenso._x000d_
A conferma di quanto detto il giudice richiama le pronunce delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, n. 17405 e n. 17406 del 12 ottobre 2012, che affermano, sia pure con riferimento al diverso problema della applicazione dei parametri alla liquidazione delle spese ai sensi dell’art. 91 c.p.c., che, qualora l’attività difensiva giudiziale si sia completamente esaurita sotto il vigore delle tariffe, queste continuino a trovare applicazione.