12 Aprile 2019

Polizza infortuni: la reticenza nella compilazione del questionario è causa di annullamento

Trib. Gela, 5 aprile 2019, n. 179
Le dichiarazioni rese e sottoscritte dall’assicurando nel questionario sanitario propedeutico alla conclusione della polizza infortuni sono senza dubbio riferibili allo stesso, il quale non può dolersi del fatto che l’agente assicurativo avesse – in tesi – precompilato “frettolosamente” il modulo, né del fatto che non fosse stato posto in grado di esaminare personalmente le domande del questionario, di leggerle compiutamente e con attenzione, né di comprendere il loro pieno significato e di rispondere adeguatamente, in quanto, avendo sottoscritto le dichiarazioni rilasciate e le condizioni ivi contenute, aveva l’onere di verificare le stesse e, non avendo agito in tale senso, deve ritenersi sussistere una responsabilità a suo carico. La reticenza volontariamente perpetrata dall’assicurando – il quale aveva omesso l’indicazione di specifiche e pregresse patologie – incidendo sul consenso dell’assicuratore, non può non condurre all’annullamento della polizza assicurativa, ai sensi dell’art. 1892 c.c.

La pronuncia in commento conferma la tralaticia lettura dell’art. 1892 c.c., norma che, nel prevedere l’annullabilità del contratto di assicurazione in caso di dichiarazioni inesatte e reticenze dell’assicurando, tutela l’equilibrio sinallagmatico evitando una falsa rappresentazione del rischio assicurato, cui risulta parametrato il premio.
Trattasi di disciplina speciale prevista per assicurare all’assicuratore una forma di tutela più incisiva rispetto a quella generale della responsabilità precontrattuale (artt. 1337 s. c.c.) o dei vizi del consenso (artt. 1427 ss. c.c.).
I presupposti necessari sono costituiti dall’inesattezza o dalla reticenza nelle dichiarazioni rese dall’assicurando nella delicata fase di valutazione del rischio.
La reticenza, in particolare, consiste nella cosciente omissione di elementi essenziali alla rappresentazione del rischio; essa, per condurre all’annullamento del contratto, deve essere connotata, sul piano soggettivo, da dolo o colpa grave.
Nel caso di specie, l’atteggiamento reticente dell’assicurando è stato collocato nell’alveo del dolo, configurabile ogni volta che l’assicurando abbia voluto occultare la realtà dei fatti. Esso ha un significato più ampio rispetto alla disciplina generale dei vizi del volere; infatti, ai fini dell’annullamento del contratto assicurativo, la legge non richiede gli artifizi e raggiri di cui all’art. 1439, comma 1, c.c., risultando sufficienti la coscienza e la volontà di rendere dichiarazioni inesatte o reticenti. Si impone una lettura particolarmente ampia del dolo, tale da affermarsi che le dichiarazioni o le reticenze cui si riferiscono gli artt. 1892 e 1893 c.c. “non necessariamente presuppongono la consapevolezza, da parte dell’assicurato, di essere affetto dalla specifica malattia che abbia poi dato luogo al sinistro, ma possono essere integrate da qualsiasi circostanza sintomatica del suo stato di salute che l’assicuratore abbia considerato potenzialmente rilevante ai fini della valutazione del rischio, domandadone di esserne informato dall’assicurato tramite la compilazione di un questionario” (Trib. Gela n. 179.2019, che cita Cass. 14069/2010; nel medesimo senso v. Cass. Civ., Sez. III, 31 luglio 2015, n. 16284).
La semplice condotta omissiva dell’assicurando, il quale non comunica importanti informazioni riguardanti il suo stato di salute, integra una condotta dolosa idonea ad impedire all’assicuratore di venire a conoscenza di fatti rilevanti nella valutazione del rischio, trattandosi di polizza infortuni.
Il giudice, pertanto, ha ritenuto annullabile il contratto assicurativo oggetto di contestazione, a nulla rilevando le affermazioni dell’assicurando circa la frettolosità e scarsa consapevolezza nella compilazione del questionario, dallo stesso sottoscritto.
Le dichiarazioni rese e sottoscritte dall’assicurando non potevano che essere imputabili allo stesso; pertanto, il silenzio dell’assicurando deve essere qualificato come volontaria reticenza su circostanze in grado di incidere sull’identificazione del rischio da assicurare e, quindi, sulla consapevole formazione della volontà contrattuale della compagnia assicuratrice.
La decisione in esame, nell’affermare la centralità del questionario nella fase propedeutica alla conclusione del contratto assicurativo, asseconda un indirizzo giurisprudenziale noto (cfr. Trib. Ravenna, 14 gennaio 2016; Cass. 17840/2003), in ragione del quale, la predisposizione di un questionario da parte dell’assicuratore, pur non determinando una tipizzazione delle possibili cause di annullamento del contratto per dichiarazioni inesatte o reticenti, dimostra la rilevanza delle richieste informazioni ai fini della consapevole formazione del consenso. Ne discende la sicura rilevanza, ai fini dell’invalidazione del contratto assicurativo, delle omesse o false dichiarazioni rese dall’assicurando su specifiche circostanze richieste nel questionario.