15 Ottobre 2007

Processo civile – Notificazione dell’impugnazione – Momento perfezionativo per il notificante – Prova certa del giorno di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario

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“In tema di perfezionamento della notificazione dell’impugnazione, per la prova della tempestività è sufficiente il timbro dell’ufficiale giudiziario apposto sull’atto da notificare, ancorchè non firmato, recante l’indicazione della data e del numero cronologico”_x000d_

Nella sentenza in epigrafe le S.U., componendo un contrasto giurisprudenziale in tema di perfezionamento della notificazione dell’impugnazione, precisano che “in mancanza di una disciplina la quale richieda un determinato tipo di prova legale in ordine alla tempestività della consegna dell’atto da notificare all’ufficiale giudiziario, tale tempestività va valutata sulla base di elementi i quali offrano sufficienti garanzie di certezza ed a tal fine va riconosciuta la astratta idoneità del timbro apposto sull’atto da notificare ai fini della liquidazione delle spese di notifica, ove dallo stesso risultino una data e il riferimento al numero del registro cronologico che l’ufficiale giudiziario deve tenere ai sensi dell’art. 116, lett. a), del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1228 e che fa fede fino a querela di falso”._x000d_
In ogni caso, non potendo attribuirsi a tale timbro valore di prova legale in ordine alla data di consegna dell’atto da notificare all’ufficiale giudiziario, per le S.U., la idoneità probatoria in questione viene meno in caso di contestazione (per qualsiasi motivo) della conformità al vero di quanto da esso indirettamente risulta. In tal caso l’interessato dovrà farsi carico di esibire idonea certificazione dell’ufficiale giudiziario._x000d_
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