09 Novembre 2006

Processo civile – Sentenza penale dibattimentale di assoluzione – Effetti nel giudizio civile – Limiti

“In virtù del principio fondamentale di unità della giurisdizione, ai sensi dell’art. 652 (nell’ambito del giudizio civile di danni) e dell’art. 654 (nell’ambito di altri giudizi civili) del nuovo codice di procedura penale il giudicato di assoluzione è idoneo a produrre effetti preclusivi – quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso- nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo, specifico e concreto accertamento circa l’insussistenza del fatto o l’impossibilità di attribuire questo all’imputato, e non anche quando l’assoluzione sia determinata dall’insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l’attribuibilità di esso all’imputato. Sotto il profilo soggettivo, è altresì necessario che vi sia coincidenza delle parti tra il giudizio penale e quello civile, e cioè che non soltanto l’imputato ma anche il responsabile civile e la parte civile abbiano partecipato al processo penale”.

Nel fare applicazione del suindicato principio in materia di responsabilità da circolazione stradale, con riferimento a giudizio di risarcimento dei danni promosso -in conseguenza di sinistro determinato dalla presenza di una lastra di ghiaccio sulla sede stradale- dal danneggiato nei confronti della società concessionaria dell’appalto della relativa manutenzione, la Corte ha escluso l’efficacia preclusiva del giudicato di assoluzione ex art. 530 , 2° co., c.p.p. formatosi nei confronti del legale rappresentante della società medesima, in quanto tratto a giudizio nella qualità di imputato senza che quest’ultima venisse anch’essa ivi citata, ai sensi dell’art. 83 c.p.p., quale responsabile civile.