25 Maggio 2023

Querela di falso del documento prodotto in copia – Richiesta CTU

Cass. Civ., sez. II, ordinanza 28 marzo 2023, n. 8718 (rel. A. Carrato)
In tema di querela di falso, la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio (implicitamente mirata a formare scritture di comparazione) e di valutazione della possibile rilevabilità “ictu oculi” della falsità della sottoscrizione impugnata può ritenersi valida indicazione di prove della falsità e, in quanto tale, comporta l’ammissibilità della querela stessa.

Nel caso di specie, la sottoscrizione apposta sulla prodotta copia dell’avviso di ricevimento era stata ritualmente disconosciuta dal ricorrente e, a seguito della dichiarazione del Comune convenuto di volersene avvalere e senza che detto Ente avesse proposto istanza di verificazione, il ricorrente aveva inteso impugnare direttamente con querela di falso la sottoscrizione del contestato documento, anche se prodotto solo in copia (cfr. Cass. n. 32219/2018).

Perciò la questione sulla mancata o meno contestazione della corrispondenza della fotocopia del documento in questione a quello in originale era irrilevante in relazione all’introduzione del giudizio incidentale di falso, poiché quest’ultimo risulta essere stato proposto direttamente con riferimento alla sottoscrizione apposta sulla fotocopia del controverso avviso di ricevimento, a seguito della dichiarazione del Comune di volersene avvalere e senza attendere che quest’ultimo formulasse istanza di verificazione (proponibile anche con riguardo alla fotocopia di un documento), intendendo, così, far dichiarare direttamente la falsità della sottoscrizione in questione (con efficacia “erga omnes”: cfr., ad es., Cass. n. 19413/2017) come apparentemente risultante apposta sulla prodotta fotocopia e allo stesso riferita.

Non è discutibile, infatti, che l’efficacia probatoria (piena) della copia fotostatica della scrittura privata conforme all’originale alterato o contraffatto si presta ad essere rimossa con il giudizio di falso. Invero, la sentenza che, definendolo, dichiari tale copia affetta da falsità materiale, riverbera i propri effetti anche sull’originale eventualmente presente, perché se è il fatto rappresentato (la prova), non il documento in sé (il mezzo di prova), a costituire il fulcro del giudizio di verità/falsità, esso si presenta identico, per effetto della loro giuridica corrispondenza, tanto nella copia, quanto nell’originale.

In particolare, l’atto di proposizione della querela di falso del ricorrente era munito dei requisiti minimi per poter essere dichiarato ammissibile in relazione al disposto di cui all’art. 221 c.p.c., poiché contenente, oltre alla sollecitazione di disporre il sequestro dell’impugnato documento (ai sensi dell’art. 224 c.p.c., che, peraltro, presuppone che la querela sia prima dichiarata ammissibile), la richiesta di ordinare alla controparte il deposito dell’originale e disporre, se del caso (avendo il querelante chiesto anche di verificare la possibilità della rilevazione ictu oculi della denunciata falsità, in ipotesi possibile: cfr. Cass. n. 10874/2018), c.t.u. onde accertare la falsità della sottoscrizione apparentemente apposta sull’avviso di ricevimento postale in questione e da ritenersi attribuita – ad avviso del Comune – alla mano del ricorrente.

Questa richiesta costituisce una valida e sufficiente indicazione di acquisizione di prove della falsità, essendo la c.t.u. uno strumento istruttorio idoneo a consentire (in via preferenziale) la verifica dell’autenticità o meno della sottoscrizione impugnata di falsità, anche attraverso il confronto con le scritture di comparazione (cfr. Cass. n. 743/1974 e Cass. n. 3131/1980).

Allegati