26 Maggio 2011

Responsabilità aggravata – Art. 96 c.p.c. – Interpretazione e applicazione – Natura sanzionatoria

L’art. 96 c.p.c., essendo una disposizione che prescinde totalmente dal danno subito dalla parte, ha valenza di sanzione di natura pubblicistica, perchè mira a punire il comportamento processuale della parte che viola il principio costituzionale della durata del giusto processo, integrando un abuso del processo ovvero una distorsione delle finalità riconosciute dall’art. 24 Cost.

Il G.I. ha evidenziato che la natura sanzionatoria attribuita all’istituto in esame, sebbene in contrasto con l’orientamento di legittimità che nega validità costituzionale ai danni cd. punitivi (cfr. Cass., 19/01/2007, n. 1183), trova legittimazione nei principi comunitari e, segnatamente, nel regolamento n. 864/2007._x000d_
Quest’ultimo considera inammissibile una norma comunitaria che determini un risarcimento del danno senza funzione risarcitoria per contrasto con l’ordine pubblico interno nei soli casi di danni punitivi eccessivi, ammettendo di conseguenza la validità di tale istituto giuridico._x000d_
Nella fattispecie, è stata accolta la domanda riconvenzionale proposta dalla parte convenuta al fine di ottenere la condanna degli attori al pagamento di una somma, equitativamente determinata, per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c._x000d_
Nel riconoscere l’applicazione di siffatta disposizione, il decidente ha ritenuto di aderire a quella parte della giurisprudenza di merito che attribuisce all’espressione “in ogni caso”, contenuta nel terzo comma, un significato più ampio della condotta prevista dai primi due commi dell’art. 96 c.p.c., e che, al fine di non incorrere in dubbi di costituzionalità per indeterminatezza dei presupposti di applicabilità del terzo comma ovvero di evitare che il Guidice possa applicare sempre liberamente la predetta sanzione in caso di soccombenza, ritiene opportuno limitare l’applicabilità della disposizione a quelle condotte che siano imputabili soggettivamente alla parte a titolo di dolo o colpa (anche non grave), ovvero ad una condotta negligente che ha determinato un allungamento dei termini del processo._x000d_
Quanto ai criteri di determinazione della somma da liquidare, in virtù della funzione sanzionatoria, essi possono essere ricavati dall’intensità dell’elemento soggettivo e dalla gravità della condotta di abuso del processo e di incidenza sulla sua durata.