Responsabilità ANAS – Art. 2051 c.c. – Custodia beni demaniali
“La responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia è applicabile anche nell’ipotesi di beni demaniali in effettiva custodia della P.A. Tale forma di responsabilità ha carattere oggettivo, e, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza. La responsabilità è allora esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell’evento, riconducibile non alla cosa ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell’oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità (caso fortuito) e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiante.”
La responsabilità ex art. 2051 c.c. integra un’ipotesi di vera e propria responsabilità oggettiva, che trova piena giustificazione in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa attribuisce al custode._x000d_
Non rileva allora la condotta del custode e l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario; d’altro canto, funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa._x000d_
Ne consegue che, in aderenza all’inequivoco disposto letterale della norma, tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell’evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell’imprevedibilità (rilevante non già ad escludere la colpa, bensì quale profilo oggettivo, al fine di accertare l’eccezionalità del fattore esterno, sicché anche un’utilizzazione estranea alla naturale destinazione della cosa diviene prevedibile dal custode laddove largamente diffusa in un determinato ambiente sociale) e dell’inevitabilità, a nulla viceversa rilevando che il danno risulti causato da anomalie o vizi insorti nella cosa prima dell’inizio del rapporto di custodia._x000d_
Orbene, la presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia, di cui all’art. 2051 c.c., non si applica agli enti pubblici per danni subiti dagli utenti di beni demaniali ogni qual volta sul bene demaniale, per le sue caratteristiche, non sia possibile esercitare la custodia, intesa quale potere di fatto sullo stesso._x000d_
A tal fine, l’estensione sul bene demaniale e l’utilizzazione generale e diretta dello stesso da parte di terzi, sono solo figure sintomatiche dell’impossibilità della custodia da parte della P.A., e, come tali, vanno comunque sottoposte al vaglio in concreto da parte del giudice di merito. Elementi sintomatici della possibilità di custodia sono anche il posizionamento della strada nel perimetro urbano nonché la qualificazione di autostrada, per natura destinata alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza._x000d_
Ove non sia applicabile la disciplina della responsabilità ex art. 2051 c.c., per l’impossibilità in concreto dell’effettiva custodia del bene demaniale, l’ente pubblico risponde dei danni da detti beni subiti dall’utente secondo la regola generale dettata dall’art. 2043 c.c._x000d_
In questo caso graverà sul danneggiato l’onere della prova dell’anomalia del bene demaniale, fatto di per sé idoneo, in linea di principio, a configurare il comportamento colposo della P.A., sulla quale ricade invece l’onere della prova dei fatti impeditivi della propria responsabilità, quali ad esempio la possibilità in cui l’utente si sia trovato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la suddetta anomalia._x000d_
Tanto in ipotesi di responsabilità della P.A. ex art. 2051 c.c., quanto in ipotesi di responsabilità della stessa ex art. 2043 c.c., il comportamento colposo del soggetto danneggiato nell’uso di bene demaniale, che sussiste anche quando egli abbia usato il bene demaniale senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo, può escludere la responsabilità dell’amministrazione se tale comportamento è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso; e può integrare altrimenti un concorso di colpa ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all’incidenza causale del comportamento del danneggiato._x000d_
In ogni caso, il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato postulato dall’art. 112 c.p.c., non osta a che il giudice renda una pronuncia in base ad una norma giuridica diversa da quella invocata dall’istante, id est l’art. 2051 c.c. in luogo dell’art. 2043 c.c., laddove la pronuncia si fondi su fatti ritualmente allegati e provati, essendovi solo il divieto di attribuire alla parte un bene della vita diverso da quello richiesto.