05 Novembre 2007

Responsabilità civile – Art. 1228 c.c. – Responsabilità del chirurgo per la condotta degli ausiliari

“Il principio fissato dall’art. 1228 c.c. – secondo il quale il debitore che nell’adempimento di un’obbligazione si avvale dell’opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro – si applica anche al rapporto che viene ad instaurarsi – nell’ambito dell’attività medico chirurgica – tra il medico operatore e i suoi ausiliari, sulla cui condotta è tenuto ad assolvere ad un obbligo di controllo e di vigilanza sia nella fase preparatoria che in quella di esecuzione dell’intervento chirurgico”

Nella sentenza in epigrafe, la Corte, ribadendo l’applicazione dell’art 1228 c.c. con riferimento all’ipotesi in cui il medico operatore nell’adempimento della sua obbligazione, si avvale dell’opera terzi, precisa che “dal chirurgo operatore è certamente esigibile un dovere di controllo specifico sull’attività e sulle iniziative espletate dal personale sanitario con riguardo a possibili e non del tutto imprevedibili eventi, che possono intervenire non solo durante , ma anche prima dell’intervento e in preparazione di esso”._x000d_
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