01 Dicembre 2009

Responsabilità civile – Cose in custodia – Presupposti

“La responsabilità da cosa in custodia è esclusa qualora il custode dimostri che l’evento dannoso sia stato cagionato da un fatto estraneo alla stessa (fatto che può consistere anche nella condotta colpevole di un terzo o della stessa vittima) ed eccezionale._x000d_
Da ciò ne consegue che non configura caso fortuito un qualsiasi uso improprio o anomalo della cosa in custodia rispetto alla sua destinazione funzionale, in quanto nel caso in cui la condotta concorrente del terzo nella causazione dell’evento non sia assolutamente imprevedibile ex ante, continua a persistere il nesso di causalità con la cosa e la sua funzione, salva la limitazione del risarcimento del danno per gli effetti dell’art. 1227 cod. civ., da valutare dal giudice di merito”.

Nel caso di specie la Corte di Cassazione ha ritenuto che spettasse al Comune risarcire il danno (amputazione del dito) subito da una madre mentre aiutava il figlio a scendere dallo scivolo, nonostante la stessa fosse salita in senso inverso sulla struttura._x000d_
A parere della S.C., pertanto, il Comune ha l’obbligo di risarcire il danno, in caso di infortunio avvenuto in un parco giochi, a meno che non riesca a dimostrare un utilizzo imprevedibile delle attrezzature (sia quando l’infortunato è un minore e sia quando a farsi male è un genitore)._x000d_
Per sollevarsi dalla responsabilità ex articolo 2051 c.c., infatti, non è sufficiente che il Comune provi la buona manutenzione delle strutture presenti nel parco giochi e l’uso improprio delle stesse, ma deve, altresì, dimostrare che tale utilizzazione è stata “assolutamente inusuale”, da parte sia dei minori che dei genitori (o delle persone adulte con essi presenti) e, di conseguenza, assolutamente imprevedibile: “… poiché funzione dell’art. 2051 cod. civ. è di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi ad essa inerenti (Cass. 4279/2008 e 20317/2005) – e questa è la ragione per cui, ai fini della responsabilità del custode per l’evento dannoso, è sufficiente che il danneggiato provi il nesso causale con la cosa custodita, indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale della stessa – il dovere del custode di segnalare il pericolo connesso all’uso improprio – da parte del terzo o del danneggiato – della cosa si arresta soltanto al caso in cui la pericolosità dell’anomala utilizzazione di essa, intesa come fattore causale esterno (Cass. 15429/2004), sia talmente evidente ed immediatamente apprezzabile da chiunque, da renderla del tutto imprevedibile e perciò inevitabile (Cass. 20334/2004, 25029/2008)”.