22 Ottobre 2007

Responsabilità civile – Danni da fumo

“L’apposizione sui pacchetti di sigarette della dicitura “lights” costituisce pubblicità ingannevole, in quanto induce il consumatore a ritenere – erroneamente – che con il consumo di questo tipo di sigarette il rischio di danni da fumo per la salute sia ridotto, indipendentemente dall’esplicito divieto di utilizzo di tale dicitura. Essa può rilevare quale fatto idoneo a provocare un danno ingiusto, risarcibile secondo le regole della responsabilità civile; tuttavia, l’esistenza del danno non può ritenersi in re ipsa ma va provata in concreto”.

Nella sentenza in epigrafe la S.C. osserva come anche in tema di risarcimento del danno da responsabilità aquiliana (sia esso patrimoniale che non patrimoniale) occorre che sia provata l’esistenza del danno di cui si chiede il risarcimento, non potendo ritenersi che lo stesso sia in re ipsa, e cioè coincida con l’evento, e ciò dal momento che “il danno risarcibile è pur sempre un danno conseguenza anche nella responsabilità aquiliana, giusti i principi di cui agli artt. 2056 e 1223 c.c, e non coincide con l’evento, che è invece un elemento del fatto, produttivo del danno”._x000d_
E’ necessario, pertanto, che l’attore-danneggiato fornisca la specifica prova, anche per presunzioni, del danno lamentato. Prova quest’ultima che nel caso di specie è risultata essere del tutto assente._x000d_
In particolare, “l’attore assume di essere già un fumatore e come tale già esposto coscientemente ai rischi e danni da fumo, ma lamenta che il passaggio alle sigarette “leggere”, che secondo il messaggio “subliminalmente ingannevole” … avrebbe dovuto comportargli una riduzione del rischio e del danno da fumo, in effetti non gli ha dato il risultato sperato, essendo danno e rischio da fumo rimasti inalterati”. Di questo danno per così dire “differenziale” tra la situazione precedente e quella seguente l’induzione all’uso delle sigarette lights, tuttavia, non viene fornita dall’attore adeguata prova._x000d_
_x000d_
_x000d_