18 Gennaio 2010

Responsabilità civile – Notai – Conferimento dell’incarico – Natura – Contratto di mandato – Inadempimento – Responsabilità per l’operato dei sostituti e degli ausiliari – Sussistenza

“Il rapporto professionale che intercorre tra notaio e cliente si inquadra nello schema del mandato, in virtù del quale il professionista è tenuto ad eseguire professionalmente l’incarico assunto ed è responsabile, ai sensi dell’art. 1228 c.c., dei sostituti e degli ausiliari dei quali si avvale, avendo l’obbligo di seguire lo svolgimento dell’opera, con conseguente sua responsabilità esclusiva nei confronti del cliente danneggiato dal tardivo espletamento dell’incarico. Pertanto, qualora il notaio che abbia ricevuto l’incarico di curare la denuncia di successione si appoggi a un altro notaio, residente nel luogo di apertura di essa, e quest’ultimo non curi con tempestività la presentazione al fisco della denuncia, così causando un maggior esborso di denaro per soprattasse e pene pecuniarie a carico dei contribuenti denunciati, egli è responsabile del tardivo adempimento del suo collega delegato e deve risarcire i danni subiti dai propri clienti”.

La sentenza in epigrafe rigetta tutti i motivi di ricorso presentati dal notaio condannato a risarcire i clienti, confermando in toto la decisione della Corte territoriale._x000d_
I Giudici di Legittimità concordano pienamente con le osservazioni dei giudici di merito secondo cui il rapporto che si instaura tra il notaio e il cliente è assimilabile a quello nascente dal contratto di mandato, ragione per cui il notaio deve adempiere personalmente all’incarico ricevuto. Qualora, tuttavia, si avvalga dell’opera di terzi, egli è comunque responsabile del cattivo operato o dei ritardi commessi da questi.