07 Novembre 2016

Responsabilità da cose in custodia – Beni demaniali – Caso fortuito – Misure di sicurezza – Immediatezza del fatto – Macchia d’olio – Fondo stradale ghiacciato

La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all’art. 2051 c.c., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l’amministrazione liberata dalla medesima responsabilità ove dimostri che l’evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione (si pensi ad una macchia d’olio presente sulla pavimentazione stradale, ovvero al fondo stradale ghiacciato) la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l’intervento riparatore dell’ente custode.”

Con la pronuncia in epigrafe, la Suprema Corte riprende un principio consolidato in tema di responsabile responsabilità oggettiva del custode ex art. 2051 c.c., superabile solo con la prova del caso fortuito. Nella fattispecie, la presenza di ghiaccio sul manto stradale costituisce una ipotesi di caso fortuito, individuabile nel carattere repentino e imprevedibile del fenomeno atmosferico, che aveva impedito la tempestiva adozione di adeguate misure a protezione della sicurezza degli utenti nell’immediatezza del fatto.

Corte di Cassazione, sezione terza civile, sentenza n. 5695 del 23 marzo 2016 (pres. Vivaldi – rel.