29 Marzo 2011

Responsabilità da cose in custodia – Caduta a causa di una chiazza d’acqua – Visibilità della situazione di pericolo – Esclusione risarcibilità danni

“La decisione […] di affrontare una scala di cui si era percepito il pericolo, senza riuscire ad evitarlo in uno dei più modi possibili, costituisce un fatto del danneggiato, avente un’efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l’evento dannoso. […] solo il fatto storico [provato] della caduta su una scala bagnata, di per sé «neutro», [è] insufficiente a fondare l’accoglimento della domanda”.

Dopo aver richiamato la giurisprudenza di legittimità, che fonda la risarcibilità dei danni da cose in custodia sulla nozione di «insidia» (intesa quale situazione di pericolo non visibile e non evitabile), con la sentenza in parola il Tribunale di Acireale ha ribadito che, “ciò che l’attore deve provare in casi […] [di cadute], è non solo la caduta avvenuta sul bene custodito dal convenuto (in questo caso, sulla scala), ma l’esistenza di un fenomeno che, nel caso concreto, sia idoneo ad essere definito «insidia» o «trabocchetto», in relazione al complesso di caratteristiche dei luoghi (luminosità, visibilità, ecc…), alle caratteristiche soggettive del danneggiato (familiarità con i luoghi, pregressa conoscenza della situazione di pericolo, ecc…) e ad ogni altra circostanza”._x000d_
Ai fini, dunque, dell’eventuale configurabilità di responsabilità in capo al custode, è indispensabile “la prova delle specifiche modalità del fatto”._x000d_
Ne segue che, qualora si accerti che “l’insidia non si può definire imprevedibile, ma addirittura era prevista, valutata, conosciuta prima della caduta”, la domanda risarcitoria deve essere radicalmente rigettata.