02 Luglio 2009

Responsabilità dei genitori per il fatto del minore – Contenuto della prova liberatoria

“I genitori, per sottrarsi alla presunzione di responsabilità posta a loro carico dall’art. 2048 c.c. per i fatti illeciti commessi dal minore con essi convivente, debbono dimostrare non solo di averlo adeguatamente educato ai sensi dell’art. 147 c.c., ma anche di averlo opportunamente sorvegliato”

I Giudici di Legittimità, ribadendo che i genitori, per sottrarsi alla presunzione di responsabilità di cui all’art. 2048 c.c. per i fatti illeciti commessi dal minore con essi convivente, debbono dimostrare non solo di averlo adeguatamente educato, ma anche di averlo opportunamente sorvegliato, precisano altresì che, per fornire la prova liberatoria, è necessario dimostrare in modo rigoroso di avere impartito insegnamenti adeguati e sufficienti per educare il minore ad una corretta vita di relazione._x000d_
Pertanto, quando la gravità del fatto illecito commesso dal minore è tale da rendere evidente di per sé la sua incapacità di percepire il disvalore della propria azione, correttamente il giudice di merito rigetta la prova per testi chiesta dai genitori e volta a dimostrare l’adempimento in modo generico del dovere genitoriale di educazione._x000d_
Applicando questi principi, la Suprema Corte ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato le prove testimoniali, aventi ad oggetto una generica dimostrazione dell’educazione impartita ad un minore che aveva causato un sinistro stradale a bordo di un ciclomotore, condotto senza casco e trasportando un passeggero anch’esso privo di casco.