24 Marzo 2011

Responsabilità dei precettori – Danno cagionato dall’alunno a se stesso – Azione dannosa imprevedibile e repentina – Esclusa risarcibilità

“Deve considerarsi imprevedibile e, perciò, non prevenibile il danno subito dal minore in ipotesi […] in cui si ravvisa la situazione tipica di esclusione di responsabilità consistente nel caso fortuito, che […] si realizza qualora si debba ritenere che la vigilanza è stata svolta nella misura dovuta; che non è stata omessa l’adozione, in via preventiva, di misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare una situazione di pericolo; che l’azione dannosa è stata in concreto imprevedibile e repentina”.

Con la sentenza in parola, il Tribunale di Catania ha escluso la risarcibilità dei danni, che un alunno di una scuola media superiore ha cagionato a se stesso nel corso di un’ora curricolare. Nel caso de quo, in particolare, il minore era caduto, inciampando nella bretella di uno zaino poggiato per terra, dopo essersi alzato dalla sedia senza chiedere il permesso all’insegnante – che, nel frattempo, era impegnato ad interrogare un altro allievo._x000d_
Orbene, sul duplice presupposto della comprovata presenza in aula del docente e della incontestabile “imprevedibil[ità] e repentin[ità]” dell’azione dannosa posta in essere dal minore, il G.U. (dott. Barberi) ha categoricamente escluso la configurabilità di un difetto di vigilanza a carico dell’insegnante ed ha, altresì, ravvisato la sussistenza di una condotta (quella del minore, s’intende) integrante gli estremi del «caso fortuito» e, come tale, idonea “a dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola, né all’insegnante”._x000d_
Coerentemente, il Giudice ha rigettato la domanda risarcitoria formulata dai genitori del ragazzo, condannando parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore dell’Istituto scolastico convenuto.