20 Marzo 2008

Responsabilità del medico –Omissione – Nesso causale – Accertamento – Probabilità – Legittimità

“L’accertamento del nesso causale in ambito civile può basarsi su criteri del tutto difformi da quelli richiesti nel diritto penale._x000d_
In particolare, nell’accertamento del nesso causale civile, è possibile accedere ad una soglia meno elevata di probabilità rispetto a quella penale: la causalità civile obbedisce alla logica del “più probabile che non””._x000d_

La sentenza in epigrafe opera un revirement in tema di accertamento del nesso causale in ambito civile: con una decisa presa di posizione, infatti, la S. C. ipotizza che il nesso causale in ambito civile sia diverso da quello presente in sede penale._x000d_
In particolare, afferma la Corte che “le esigenze decostruttive e ricostruttive dell’istituto del nesso di causa sottese al sistema penalistico non sono in alcun modo riprodotte (né riproducibili) nella diversa e più ampia dimensione dell’illecito aquiliano, tanto sotto il profilo morfologico della fattispecie, quanto sotto l’aspetto funzionale”._x000d_
Sotto il profilo morfologico, infatti, va considerato, da un canto, come il baricentro della disciplina penale con riferimento al profilo causale del fatto sia sempre e comunque rivolto verso l’autore del reato/soggetto responsabile, orbitando, viceversa, l’illecito civile intorno alla figura del danneggiato; dall’altro, come alla peculiare tipicità del fatto reato, faccia da speculare contralto il sistema aperto ed atipico dell’illecito civile. _x000d_
Sotto il profilo funzionale, prosegue la S.C., va considerato: “da un lato che la valutazione del nesso di causa, fondata esclusivamente sul semplice accertamento di un aumento (o di una speculare mancata diminuzione) del rischio in conseguenza della condotta omessa, è criterio ermeneutico che inquieta l’interprete penale, poiché realmente trasforma surrettiziamente la fattispecie del reato omissivo improprio da vicenda di danno in reato di pericolo (o di mera condotta), mentre la stessa preoccupazione non pare esportabile in sede civile, dove l’accento è posto, ormai, sul concetto di “danno ingiusto”; dall’altro lato, come osservato in dottrina, che conseguenza della atipicità dell’illecito è la sua interazione con altre discipline (economiche e sociali, e non necessariamente solo scientifiche, funzionali, queste, in sede penale, a svolgere il compito di “legge di copertura”), onde pervenire al risultato finale di costruire una credibile teoria della prevenzione efficiente del costo sociale dei danni, allocando la responsabilità (anche) secondo criteri elastici che si strutturano (ormai da almeno un trentennio) seguendo una sempre più notevole ed accurata individuazione (specie in campo medico-professionale) delle tecniche giuridiche attraverso le quali pervenire ad una più articolata e complessa distribuzione dei rischi comunque e sempre collegati a tale attività”._x000d_
Muovendo da tali considerazioni la Corte conclude che “il modello di causalità sì disegnato funditus dalle Sezioni Unite penali mal si attaglia a fungere da criterio valido anche in sede di accertamento della responsabilità civile da illecito omissivo del sanitario”._x000d_
Con riferimento, poi, al problema relativo all’individuazione dei criteri idonei a tracciare le linee-guida del corretto accertamento del nesso di causa in sede di illecito aquiliano da condotta omissiva del sanitario, la Corte afferma che il nesso causale costituisce “la misura della relazione probabilistica concreta (e svincolata da ogni riferimento soggettivo) tra comportamento e fatto dannoso (quel comportamento e quel fatto dannoso) da ricostruirsi anche sulla base dello scopo della norma violata, mentre tutto ciò che attiene alla sfera dei doveri di avvedutezza comportamentali … andrà più propriamente ad ascriversi entro l’orbita soggettiva (la colpevolezza) dell’illecito”._x000d_
In tale ottica, pertanto, prosegue la Corte, la causalità civile ordinaria si attesta sul versante della “probabilità relativa” (o “variabile”), caratterizzata “dall’accedere ad una soglia meno elevata di probabilità rispetto a quella penale, secondo modalità semantiche che, specie in sede di perizia medico-legale, possono assumere molteplici forme espressive (“serie ed apprezzabili possibilità”, “ragionevole probabilità”, ecc.), senza che questo debba, peraltro, vincolare il giudice ad una formula peritale, senza che egli perda la sua funzione di operare una selezione di scelte giuridicamente opportune in un dato momento storico: senza trasformare il processo civile (e la verifica processuale in ordine all’esistenza del nesso di causa) in una questione di verifica (solo) scientifica demandabile cout court al consulente tecnico: la causalità civile, in definitiva, obbedisce alla logica del “più probabile che non”.”_x000d_
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