19 Maggio 2016

Responsabilità medica – Danno da perdita del rapporto parentale – Legittimazione dei fratelli nati dopo la morte del congiunto

“Il ristoro del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale o esistenziale va riconosciuto anche a chi è nato dopo la morte del soggetto in relazione al quale siffatta perdita si lamenta”.

In tema di diritto al risarcimento dei danni da rapporto parentale subiti dalla sorella del de cuius, la circostanza che la stessa sia nata tre anni dopo il fratello non può escludere che dall’evento dannoso possa essere derivato un danno morale riflesso._x000d_
La Suprema Corte trae spunto da un proprio precedente in materia: “Anche il soggetto nato dopo la morte del padre naturale, verificatasi durante la gestazione per fatto illecito del terzo, ha diritto nei confronti del responsabile al risarcimento del danno per la perdita del relativo rapporto e per i pregiudizi di natura non patrimoniale e patrimoniale che gli siano derivati” (Cass. Civ., sez. III, 3 maggio 2011, n. 9700)._x000d_
In quella pronuncia era stato riconosciuto il diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, ad una bambina nata dopo la morte del padre. _x000d_
In particolare, la circostanza che il padre fosse deceduto prima della sua nascita, per fatto imputabile a responsabilità di un terzo, significa che condotta ed evento materiale costituenti l’illecito si erano già verificati prima che la bambina nascesse, non anche che prima di nascere la stessa potesse avere acquistato il diritto di credito al risarcimento. Siffatto diritto presuppone, infatti, la lesione di un diritto tutelato dall’ordinamento, che nel caso di specie è da identificarsi con il diritto al godimento del rapporto parentale, che sorge solo al momento della nascita ed è inconfigurabile prima di essa. Così come solo successivamente alla nascita si verificano le conseguenze pregiudizievoli che dalla lesione del diritto derivano.