30 Dicembre 2013

Responsabilità medica d’equipe – Cooperazione colposa del medico specialista – Verifica in concreto del contributo dell’imputato – L’attività del collega deve essere conosciuta

“In materia di responsabilità penale, va verificato, oltre al concreto comportamento omissivo o commissivo, che, provvisto di valenza concausale, rappresenta il contributo reso dall’imputato tratto a giudizio al verificarsi dell’illecito, anche se quel contributo gli sia concretamente rimproverabile sul piano soggettivo, secondo i noti criteri elaborati dalla giurisprudenza e dalla dottrina in tema di colpa.”

In tema di colpa professione nel caso di equipe chirurgica e più in generale in ipotesi di cooperazione multidisciplinare nell’attività medico-chirurgica, sia pure svolta non contestualmente, ogni sanitario, oltre che al rispetto dei canoni di diligenza e prudenza connessi alle specifiche mansioni svolte, è tenuto ad osservare gli obblighi ad ognuno derivanti dalla convergenza di tutte le attività verso il fine comune ed unico. Principio dal quale discende che ogni sanitario non può esimersi dal conoscere e valutare l’attività precedente o contestuale svolta da altro collega, sia pure specialista in altra disciplina, e dal controllarne la correttezza, se del caso ponendo rimedio o facendo in modo che si ponga opportunamente rimedio ad errori altrui che siano evidenti e non settoriali e, come tali, rilevabili ed emendabili con l’ausilio delle comuni conoscenze scientifiche del professionista medio._x000d_
Né può invocare il principio di affidamento, l’agente che non abbia osservato una regola precauzionale su cui si innesti l’altrui condotta colposa, poiché allorquando il garante precedente abbia posto in essere una condotta colposa che abbia avuto efficacia causale nella determinazione dell’evento, unitamente alla condotta colposa del garante successivo, persiste la responsabilità anche del primo in base al principio di equivalenza delle cause, a meno che possa affermarsi l’efficacia esclusiva della causa sopravvenuta, che deve avere carattere di eccezionalità ed imprevedibilità; ciò che si verifica solo allorquando la condotta sopravvenuta abbia fatto venire meno la situazione di pericolo originariamente provocata o l’abbia in tal modo modificata da escludere la riconducibilità al precedente garante della scelta operata._x000d_
Simili statuizioni vanno in ogni caso rapportate ai principi valevoli in materia di responsabilità penale, di talché va verificato, oltre al concreto comportamento omissivo o commissivo che, provvisto di valenza concausale, rappresenta il contributo reso dall’imputato tratto a giudizio al verificarsi dell’illecito, anche se quel contributo gli sia concretamente rimproverabile sul piano soggettivo, secondo i noti criteri elaborati dalla giurisprudenza e dalla dottrina in tema di colpa._x000d_
Pertanto, in tema di attribuzione del fatto illecito ad uno specifico soggetto in casi di corresponsabilità medica, non potendo semplicemente evocarsi il principio che regola la ripartizione della responsabilità nell’ambito dell’attività medica d’equipe, dovrà escludersi la responsabilità del chirurgo che non abbia avuto la concreta possibilità di conoscere l’attività svolta da altro medico._x000d_
Nel caso di specie, il fatto che l’imputato fosse specialista della materia e come tale in grado di valutare compiutamente la correttezza delle tecniche operatorie adottate è soltanto una delle premesse dell’attribuzione dell’illecito, dovendo pur sempre essere accertato se egli avesse avuto la concreta possibilità di conoscere e valutare l’attività svolta da altro collega, di controllarne la correttezza, di agire ponendo rimedio o facendo in modo che si ponesse rimedio agli errori da quello commessi perché evidenti e quindi da lui rilevabili ed emendabili.