16 Maggio 2016

Responsabilità medica – Medici non dipendenti – Responsabilità della struttura sanitaria

“Allorquando un paziente viene ricoverato in una struttura sanitaria gestita, in virtù di apposita convenzione, da un soggetto diverso dal proprietario, dei danni causati dai medici ivi operanti è tenuto a rispondere non già quest’ultimo, bensì il soggetto che di tale struttura ha la diretta gestione, in quanto è col primo e non col secondo che il paziente stipula, per il solo fatto dell’accettazione nella struttura, il contratto atipico di spedalità. La diretta gestione della struttura sanitaria costituisce infatti l’elemento idoneo ad individuare il soggetto titolare del rapporto instaurato con il paziente (e non con il medico), ed a fondare conseguentemente la correlativa responsabilità”.

Nella fattispecie, viene riconosciuta la responsabilità – per la morte del bambino – della struttura sanitaria ove era stata ricoverata la gestante, la quale era stata assistita per il parto da una equipe di sanitari (la divisione di ginecologia) che non era formata da dipendenti del presidio ospedaliero bensì da personale USL._x000d_
La responsabilità contrattuale della casa di cura non rimane esclusa in ragione dell’insussistenza di un rapporto contrattuale che leghi il medico alla struttura sanitaria, in quanto vige il principio secondo cui in base alla regola di cui all’art. 1228 (e all’art. 2049) c.c. il debitore che nell’adempimento dell’obbligazione si avvale dell’opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, ancorché non siano alle sue dipendenze._x000d_
La responsabilità per fatto dell’ausiliario (e del preposto) prescinde infatti dalla sussistenza di un contratto di lavoro subordinato, irrilevante essendo la natura del rapporto tra i medesimi intercorrente ai fini considerati, fondamentale rilievo viceversa assumendo la circostanza che dell’opera del terzo il debitore comunque si sia avvalso nell’attuazione della propria obbligazione, ponendo la medesima a disposizione del creditore._x000d_
La responsabilità che dall’esplicazione dell’attività di tale terzo direttamente consegue in capo al soggetto che se ne avvale riposa invero sul principio dell’appropriazione o avvalimento dell’attività altrui per l’adempimento della propria obbligazione, comportante l’assunzione del rischio per i danni che al creditore ne derivino._x000d_
Trattasi pertanto di ipotesi non già di responsabilità per colpa bensì di responsabilità oggettiva.