16 Dicembre 2013

Responsabilità medica – Processo penale – Statuizione sulle pretese risarcitorie – Giudicato – Efficacia in sede civile

“Poiché il principio del ne bis in idem impedisce che un fatto identico nella sua oggettività fenomenica possa generare una duplicità di pretese risarcitorie, è precluso al giudice civile la pronuncia sull’azione risarcitoria, laddove il giudicato penale abbia statuito anche sull’an e sulla quantificazione del danno.”

Nel caso di specie, il decidente rigetta la domanda di risarcimento dei danni derivanti da responsabilità sanitaria promossa in sede civile per il soddisfacimento di tutte le ragioni di credito dei soggetti danneggiati, i quali, già costituitisi parti civili nel giudizio penale, lamentavano di avere ricevuto in sede penale solo una esigua parte del risarcimento loro spettante._x000d_
In particolare, viene accolta l’eccezione, formulata dai convenuti, di inammissibilità dell’azione risarcitoria per violazione del principio del ne bis in idem, in quanto il giudice penale aveva già statuito in merito al risarcimento dei danni in favore delle parti civili._x000d_
L’assunto prende le mosse dal dato normativo di cui all’art. 538 c.p.p., il quale prescrive che, accertata la responsabilità penale dell’imputato, il giudice penale, in presenza dell’azione civile esercitata nel processo penale, deve statuire positivamente sulle domande civili._x000d_
In tali casi, la sentenza penale di condanna, dunque, liquida anche i danni, salvo che sia prevista la competenza di altro giudice. A tal fine, mancando le premesse istruttorie d’una liquidazione, il giudice penale accerta l’an debeatur e dove risulti possibile, a richiesta della parte civile, accorda provvisionali nei limiti del danno per cui si ritiene già raggiunta la prova._x000d_
Deve, pertanto, riconoscersi efficacia in sede civile alle sentenze penali passate in giudicato, in ordine alle statuizioni sulle pretese risarcitorie e, segnatamente, sull’an e sulla quantificazione dei danni.