09 Novembre 2006

Responsabilità medica – Violazione dell’obbligo di esatta informazione – Interruzione della gravidanza – Mancato esercizio del diritto – Risarcimento del danno – Condizioni

“Il risarcimento del danno per il mancato esercizio del diritto all’interruzione della gravidanza non consegue automaticamente all’inadempimento dell’obbligo di esatta informazione che il sanitario è tenuto ad adempiere in ordine a possibili anomalie o malformazioni del nascituro, ma necessita anche della prova della sussistenza delle condizioni previste dagli artt. 6 e 7 della l. 194/78 per ricorrere all’interruzione della gravidanza”

La S.C. precisa, inoltre, che la violazione del dovere d’informazione cui il sanitario è tenuto e la conseguente mancata interruzione della gravidanza non può dare luogo al risarcimento del danno subito dal nascituro, atteso – tra l’altro – che lo stesso non è il destinatario del diritto all’informazione._x000d_
La tutela dell’individuo, che con la nascita acquista la personalità giuridica, del resto, nella fase prenatale è limitata alle lesioni imputabili ai comportamenti colposi dei sanitari. L’ordinamento positivo, in particolare, tutela il concepito e l’evoluzione della gravidanza esclusivamente verso la nascita e non anche verso la non nascita, essendo – al più – configurabile un diritto a nascere._x000d_