05 Ottobre 2018

Revocazione per errore materiale: non è impugnabile la valutazione fatta dal giudice di non integrare il contraddittorio

Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 4 ottobre 2018, n. 24267 (Rel. Cigna)
L'istanza di revocazione di una pronuncia della Corte di Cassazione, proponibile ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all'art. 395, n. 4, c.p.c., che consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso, su cui il giudice si sia pronunciato. L'errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio, formatosi sulla base di una valutazione" (Cass. 442/2018); nel caso di specie la Suprema Corte non è incorsa in nessun errore di percezione, avendo ben tenuto presente la circostanza del contraddittorio non integro per la mancanza della proprietaria dell'autovettura tamponante (litisconsorte necessario) e valutando tuttavia inutile, stante l'anticipata conferma del rigetto della domanda risarcitoria, la richiesta integrazione; siffatta attività di valutazione non può essere oggetto di ricorso per revocazione.

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