05 Novembre 2018

Ricorso per cassazione: le questioni nuove o i nuovi temi di contestazione sono inammissibili

Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 2 novembre 2018, n. 28060 (Rel. Nazzicone)
I motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio d'appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d'ufficio. Il ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione avanti al giudice del merito, ma anche di indicare in quale atto del precedente giudizio lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassa ione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminarne il merito (conf. Cass. 22069/2015).

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