09 Novembre 2007

Risarcimento danni – Bene – Proprietà – Presupposto – Esclusione

“Il diritto al risarcimento dei danni può spettare anche a colui il quale, per circostanze contingenti, si trovi ad esercitare un potere soltanto materiale sulla cosa e, dal danneggiamento di questa, possa risentire un pregiudizio al suo patrimonio, indipendentemente dal diritto, reale o personale, che egli abbia all’esercizio di quel potere”.

Applicando tale principio, la S.C. ha affermato essersi dai giudici di merito correttamente considerata esperibile la pretesa al risarcimento dei danni asseritamente subiti da un bene immobile in conseguenza di lavori di escavazione per un acquedotto, pur in difetto di prova della relativa proprietà da parte dell’originaria attrice._x000d_
In particolare, la Corte ha statuito che “anche colui che si trovi ad esercitare un potere materiale sulla cosa può risentire un danno dal danneggiamento della stessa e quindi agire in giudizio per richiedere il risarcimento del danno”._x000d_
Come confermato da costante giurisprudenza, infatti, nel giudizio risarcitorio non è necessario dare la prova della piena proprietà del bene danneggiato, essendo sufficiente fornire la prova dell’esistenza del diritto al risarcimento del danno (v. Cass. n. 4003/2006, n. 13738/2005, n. 9711/2004, n. 12215/2002, n. 28701/97)._x000d_
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