08 Aprile 2010

Risarcimento danni – Pacchetto turistico – Responsabilità dell’organizzatore del viaggio

“Né la lettera, né la ratio dell’art. 14, co. 2, d.Lgs. n. 111/95 – che inequivocamente mira a rendere più agevole per il consumatore la tutela dei propri diritti – correlano la responsabilità dell’organizzatore del pacchetto turistico ad un suo difetto di diligenza nella scelta del prestatore di servizi di cui si avvalga, ovvero alla possibilità di controllarne in concreto le modalità operative nell’esecuzione della prestazione, essendo invece posta la regola secondo la quale, quante volte sarebbe configurabile la responsabilità contrattuale diretta del prestatore di servizi nei confronti del consumatore del servizio resogli (o non resogli), allora l’acquirente del pacchetto turistico può senz’altro rivolgersi all’organizzatore, che assuma del resto un’obbligazione di risultato (Cass. n. 21343/04) nell’ambito del rischio d’impresa”.

Nella sentenza in epigrafe la S.C., con riferimento alla domanda proposta da un turista che aveva subito lesioni personali al polpaccio a causa del morso di una piccola scimmia presente nell’albergo dove soggiornava e che il proprietario teneva allo scopo di divertire i turisti , cassando la sentenza resa dalla Corte di Appello che aveva rigettato la domanda, ha precisato che: “i casi di esonero della responsabilità dell’organizzatore contemplati dal successivo art. 17, comma 1, non sono riferibili all’organizzatore in relazione al comportamento del prestatore di servizi (che per avventura si presenti come imprevedibile per l’organizzatore), ma in tanto sono suscettibili di esonerare l’organizzatore del viaggio dalla responsabilità nei confronti del consumatore acquirente in quanto dalla responsabilità sarebbe anzitutto esonerato il prestatore”._x000d_
Il punto, allora, è solo quello di stabilire se sia configurabile una responsabilità contrattuale di un albergatore per le lesioni fisiche provocate al cliente da un animale selvatico (nella specie una piccola scimmia) che egli tenga in albergo e nelle aree di pertinenza, lasciandolo libero di circolare al prospettato scopo di divertire i clienti. Ove la risposta fosse positiva, la responsabilità dell’organizzatore del viaggio verso il consumatore discenderebbe direttamente dal disposto dell’art. 14, comma 2, salvo il suo diritto di rivalersi verso il prestatore di servizi._x000d_
Dovrà, in proposito, considerarsi che l’assunzione dell’obbligazione di somministrare vitto e alloggio non esaurisce l’ambito della prestazione alberghiera, che necessariamente implica anche doveri accessori di salvaguardia dell’incolumità dei clienti (in relazione alle caratteristiche proprie del contesto in cui il soggiorno ha luogo), la cui violazione può comportare una responsabilità di natura contrattuale. Né è rilevante che la scelta di tenere la scimmia fosse stata fatta dal responsabile dell’albergo come soggetto privato anziché come gestore (secondo la distinzione effettuata dalla Corte d’appello), considerato che egli era comunque gestore e che la scimmia girovagava nella struttura dove al consumatore era prestato il servizio alberghiero, “che non può ragionevolmente ipotizzarsi essere stato implicitamente dedotto in obbligazione come potenzialmente pericoloso per la non esplicitamente esclusa presenza di animali non domestici._x000d_
Ed è improprio, per le ragioni sopra esposte, il rilievo conferito dalla Corte d’appello alla inconfigurabilità di un obbligo dell’organizzatore del viaggio di controllare le modalità dell’esecuzione della prestazione anche in ordine ad aspetti dell’attività del prestatore di servizi (albergatore) esulanti dalle promesse caratteristiche del viaggio”.