09 Novembre 2006

Risarcimento danni – Spese funebri – Esclusione

“Le spese funebri sostenute dai congiunti per dare una degna sepoltura alla vittima di un sinistro non corrispondono a una voce di danno da risarcire._x000d_
La morte è, infatti, per ognuno evento certus an incertus quando._x000d_
E’ certo che nell’economia di ogni persona e/o dei suoi eredi va considerata la spesa che un giorno sarà inevitabilmente necessaria per la sepoltura”._x000d_

Con riferimento al caso di specie, il Tribunale di Catania, precisa che “sono risarcibili solo le spese funebri che le parti adducano e dimostrino essere necessarie non già con riferimento al solo fatto che un loro congiunto sia morto, ma al fatto che sia morto nelle specifiche circostanze poste a fondamento delle loro domande risarcitorie”._x000d_
In tale ottica, possono essere risarcite, per esempio, “le spese eventualmente necessarie a riportare nel suo luogo di residenza la salma di una persona che sia rimasta uccisa in un sinistro accaduto lontano da casa”. Ma non, come nel caso di specie, le somme che i congiunti del defunto avrebbero speso comunque quando egli, in qualsiasi altra epoca, fosse morto._x000d_