03 Maggio 2010

Risarcimento del danno da uso di bene demaniale – Responsabilità della P.A. – Comportamento colposo dell’utente – Effetti ai fini della responsabilità

“In relazione ai danni verificatisi nell’uso di un bene demaniale, tanto nel caso in cui risulti in concreto configurabile una responsabilità oggettiva della P.A. ai sensi dell’art. 2051 c.c., quanto in quello in cui risulti invece configurabile una responsabilità ai sensi dell’art. 2043 c.c., l’esistenza di un comportamento colposo dell’utente danneggiato (sussistente quando egli abbia usato il bene senza la normale diligenza o con un affidamento soggettivo anomalo sulle sue caratteristiche) esclude la responsabilità della P.A. qualora si tratti di un comportamento idoneo a interrompere il nesso etiologico tra la causa del danno e il danno stesso, mentre in caso contrario esso integra un concorso di colpa ai sensi dell’art. 1227, 1° co., c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante (P.A.) in proporzione all’incidenza causale del comportamento stesso”

Nella sentenza in epigrafe la S.C. coglie l’occasione per precisare, in tema di demanio stradale e della relativa custodia, che la concreta possibilità di custodia deve essere esaminata non solo in relazione all’estensione delle strade, ma anche alle loro caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che connotano i beni del demanio stradale, agli strumenti che il progresso tecnologico man mano appresta e che, in larga misura, condizionano anche le aspettative della generalità degli utenti. _x000d_
Nel caso in cui l’oggettiva impossibilità di custodia renda inapplicabile l’art. 2051 c.c., la tutela risarcitoria del danneggiato rimane affidata alla disciplina prevista dall’art. 2043 c.c.. In tal caso, la responsabilità della P.A. non può essere limitata ai soli casi di insidia o trabocchetto, giacchè questi, pur essendo sintomatici della responsabilità della P.A., non escludono che possa individuarsi nella singola fattispecie anche un diverso comportamento colposo della P.A.. Sussiste, pertanto, la responsabilità di quest’ultima anche in presenza di un’insidia stradale visibile, quale ad esempio una cunetta, se manca la prescritta cartellonistica di pericolo.