26 Agosto 2013

Risarcimento del danno non patrimoniale ai nonni della vittima – Requisito della convivenza – Presupposto non indispensabile

“Ai fini del ristoro dei danni non patrimoniali sofferti a causa della morte di un congiunto, non può ritenersi determinante il requisito della convivenza, poiché attribuire a tale situazione un rilievo decisivo porrebbe ingiustamente in secondo piano l’importanza di un legame affettivo e parentale la cui solidità e permanenza non possono ritenersi minori in presenza di circostanze diverse, che comunque consentano una concreta effettività del naturale vincolo nonno-nipote: ad esempio, una frequentazione agevole e regolare per prossimità della residenza o anche la sussistenza di molteplici contatti telefonici e telematici.”

Con la decisione in commento, la Suprema Corte intende superare il contrasto giurisprudenziale in materia di risarcibilità dei danni subiti dai nonni per la perdita del nipote, escludendo la necessità che sia accertato il requisito della convivenza al fine di attribuire rilevanza giuridica al rapporto reciproco tra nonni e nipoti._x000d_
Occorre, in particolare, prescindere da presunzioni juris et de jure, in quanto l’interprete non potrà che utilizzare quale parametro il concreto configurarsi delle relazioni affettive e parentali in ragione di peculiari condizioni soggettive e situazioni di fatto singolarmente valutabili, escludendo ogni carattere risolutivo della convivenza, che costituisce in ogni caso un significativo elemento di valutazione in assenza del quale, tuttavia, può comunque dimostrarsi la sussistenza di un concreto pregiudizio derivante dalla perdita del congiunto._x000d_
A ben guardare, anzi, è proprio la caratteristica di intenso livello di comunicazione in tempo reale che rende del tutto superflua la compresenza fisica nello stesso luogo per coltivare e consentire un reale rapporto parentale e ciò vale tanto per i nonni verso i nipoti quanto per i genitori verso figli che lavorano o studiano in altra città o addirittura all’estero._x000d_
Del resto, la condivisibile esigenza di certezza del diritto vivente nel senso di stornare pretese risarcitorie strumentali (o comunque dirette ad abusare del sistema assicurativo della responsabilità civile laddove è obbligatorio) da parte di soggetti di fatto distanti dalla rete affettiva familiare è già adeguatamente garantita da una corretta gestione della causa in sede di merito per pervenire all’accertamento del diritto risarcitorio, cioè dall’adempimento completo dell’onere probatorio da parte del soggetto che chiede risarcimento – non sussistendo alcuna praesumptio a suo favore – che deve essere dal giudice attentamente verificato._x000d_
In tal modo viene accolto quell’indirizzo che pone l’accento sulla lesione di valori costituzionalmente protetti e di diritti umani inviolabili determinato dal decesso del congiunto e la conseguente perdita di affetti e di solidarietà inerenti alla famiglia come società naturale, escludendosi che l’assenza di coabitazione possa essere considerata elemento decisivo di valutazione qualora sia imputabile a circostanze di vita che escludono il permanere dei vincoli affettivi e la vicinanza psicologica con il congiunto deceduto (cfr., da ultimo, Cass. n. 20231/2012)._x000d_
Sicché la convivenza assume una minore incidenza anche nell’ambito del rapporto fra coniugi e tra questi e i loro figli, in quanto quest’ultimo non perde certo consistenza in presenza di situazioni che traggono origine da fenomeni assi diffusi, quali, ad esempio, l’emigrazione o l’allontanamento, anche per lunghi periodi, dalla comune residenza per ragioni di lavoro o di studio._x000d_
Alla luce di quanto sopra, è stata riconosciuta, nel caso di specie, la legittimazione alla costituzione di parte civile alle nonne della vittima di omicidio colposo da incidente stradale, “in quanto dette ascendenti possono collocarsi tra i soggetti cui il reato ha recato danno, sia esso patrimoniale o non patrimoniale, ponendo l’accento sul ruolo assunto nel tempo dai nonni quali supplenti dei genitori, impegnati entrambi, nella maggioranza dei casi, in attività di lavoro, circostanza, questa, che li lega, maggiormente che in passato, ai nipoti, anche se adulti”.