08 Settembre 2009

Risarcimento del danno – Vacanza rovinata – Prescrizione annuale

Nella sentenza in epigrafe, il Decidente, ritenendo fondata l’eccezione da noi sollevata a difesa della Compagnia convenuta, ha dichiarato prescritto il diritto di parte attrice ad ottenere il risarcimento del danno c.d. da vacanza rovinata.

In particolare, il Giudice ha condiviso pienamente il nostro assunto difensivo secondo cui con riferimento all’azione di risarcimento del “danno da vacanza rovinata” (così come di tutti i danni alla persona “non corporali”) deve trovare applicazione il termine di prescrizione annuale previsto dall’art. 16 del D.Lgs. n.11/95, oggi trasfuso nell’art. 95 del Codice del Consumo: “al riguardo giova evidenziare che la prevalente giurisprudenza, le cui conclusioni sono condivise da questo giudice, ha ritenuto che il legislatore comunitario abbia voluto riferirsi, nei commi precedenti al 5° (dell’art. 5 direttiva 90/314/CE), ai soli danni corporali, con la conseguenza che il danno da vacanza rovinata, il quale pur attenendo alla persona, non può definirsi “corporale” secondo la terminologia utilizzata nella direttiva, in quanto consiste in un mero disagio psicologico, deve essere ricondotto ai danni di cui al comma 5 ed è quindi soggetto al più breve termine prescrizionale previsto dall’art. 95 del codice del consumo (in tal senso, Tribunale di Genova, 5 maggio 2008, n. 1837, Tribunale di Trani, 27 settembre 2007, Tribunale di Verbania, 23 aprile 2002, Tribunale di bari, 8 agosto 2000, Giudice di Pace di Acquaviva Fonti, 5 febbraio 2007, n. 22 … ). _x000d_
Nello stesso senso è orientata la dottrina (Riccardo Campione, “Il Danno da vacanza rovinata alla luce della nuova concezione del danno patrimoniale”, in Riv. Trimestrale di diritto e procedura civile n. 3/07, pag. 977 e ss.) allorquando evidenzia che “Un discorso più approfondito merita … il profilo concernente il termine di prescrizione entro il quale far valere il diritto al risarcimento … da un lato, infatti, si pone il pensiero di quanti ritengono che il danno da vacanza rovinata rientri nell’ambito di applicazione dell’art. 94 del cod. cons., a tenore del quale il “danno derivante alla persona” dall’inadempimento o dalla inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico si prescrive in tre anni decorrenti dal rientro del viaggiatore nel luogo di partenza; dall’altro, si colloca invece il diverso orientamento secondo il quale il pregiudizio patito dal turista sarebbe ascrivibile ai “danni diversi da quelli alla persona” compendiati dal successivo art. 95 cod. cons., e sottoposti al più breve termine prescrizionale di un anno … è proprio quest’ultimo indirizzo, d’altronde maggioritario, a meritare accoglimento, in quanto il contrapposto orientamento sembra muovere da un equivoco di fondo, determinato dall’imprecisione terminologica con cui è stato recepito il disposto dell’art. 5 dir. n. 90/314/Cee. Per comprendere appieno le motivazioni di tale spunto critico, si osservi come la disposizione appena citata si riferisca tanto ai danni derivanti dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni (art. 5, comma 5°) e come, evidentemente, il legislatore comunitario abbia inteso ricomprendere tra questi ultimi – in quanto non incidenti sulla sfera fisica del turista – il danno da vacanza rovinata. Sennonchè, il legislatore interno, invece di riportare la distinzione tra danni sofferti senza ulteriori specificazioni e pregiudizi diversi da quelli attinenti alla sfera fisica del viaggiatore, ha proceduto alla suddivisione tra “danni alla persona”, disciplinati dall’art, 94 cod. cons., e “danni diversi da quelli alla persona”, compendiati dal successivo art. 95 del codice di settore, impiegando espressioni di diverso e più ampio significato rispetto a quelle presenti nella normativa europea. Infatti, in sede di recepimento, la chiara locuzione “danni diversi da quelli corporali” è stata sostituita dalla diversa espressione “danni diversi da quelli alla persona” ed è per questo motivo che – rientrando senza alcun dubbio il danno da vacanza rovinata nell’ambito dei danni alla persona – parte degli interpreti ha ritenuto ad esso inapplicabile il termine prescrizionale di un anno previsto dall’art. 95 cod. cons. proprio per i pregiudizi diversi da quelli alla persona. Pur tuttavia, come detto, tale conclusione sembra da respingere, in quanto, alla luce di una corretta interpretazione della normativa di derivazione europea, deve piuttosto ritenersi che l’art. 94 cod. cons., laddove si riferisce ai danni alla persona, sia applicabile ai pregiudizi che colpiscono la sfera fisica del turista (si pensi al danno biologico), mentre l’art. 95 cod. cons. debba trovare applicazione a fronte di un nocumento che, pur interessando la persona del turista, non si risolva in una lesione della sua integrità corporale. La predetta linea ermeneutica si rivela del resto ossequiosa rispetto a quanto statuito dalla Corte di Giustizia CE …” – conformemente anche Anna Maria Mancaleoni nella nota “Responsabilità dell’organizzatore di una crociera turistica e prescrizione del danno da vacanza rovinata”, in Dir. Tur., 2006, 253 – prod. Sub 6; Botti, nella nota, “Danno da vacanza rovinata e termine prescrizionale, in Dir. Tur., 2004, 119._x000d_
Alla luce della dottrina e della giurisprudenza sopra richiamata deve concludersi che l’azione di cui alla presente controversia soggiace al termine prescrizionale di cui all’art. 95 cod. cons.”.