10 Ottobre 2018

Ritardo del vettore aereo: quando deve escludersi la responsabilità della compagnia aerea

Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 9 ottobre 2018, n. 24869 (Rel. D'Arrigo)
Il viaggio di un aeromobile si compone di tutto il tempo in cui i passeggeri subiscono la limitazione di non poter abbandonare il mezzo. Tale limitazione inizia nel momento in cui ha luogo l'imbarco, in quanto una volta oltrepassata la soglia del "gate" il passeggero si immette in una procedura regolamentata sotto il controllo e la responsabilità del comandante del velivolo. Le fasi dell'imbarco, della chiusura delle porte e dell'attivazione delle misure di sicurezza, del rullaggio e del decollo fanno, dunque, parte del viaggio così come il volo vero e proprio e le ulteriori fasi di rullaggio sulla pista di atterraggio, fino all'approdo alla piazzuola di sosta di destinazione e allo sbarco dei passeggeri. In ragione di tali considerazioni, deve concludersi che l'aeromobile, che aveva puntualmente terminato le operazioni di imbarco alle ore 12.00, è stato trattenuto sulla pista di decollo a causa di un fatto fortuito (l'incidente occorso pochi minuti dopo ad un altro velivolo) e non a causa del proprio colpevole ritardo, con l'effetto di escludere la responsabilità in capo al vettore aereo.

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