13 Novembre 2007

Sanzioni amministrative – Ciclomotore con caratteristiche alterate – Verifiche operate della Motorizzazione civile – Valenza probatoria

“In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice stradale, in caso di circolazione su strada di ciclomotore che sia in grado di sviluppare una velocità superiore a quella massima consentita, si applica la sanzione amministrativa prevista dall’art. 97, comma sesto, del codice della strada e non la sanzione prevista per la violazione dei limiti di velocità dall’art. 142 del codice della strada, qualora si contesti l’avvenuta alterazione delle caratteristiche costruttive tecniche del veicolo; ai fini dell’accertamento della violazione, è necessario accertare non già la velocità tenuta dal ciclomotore nel caso concreto, ma l’avvenuta alterazione permanente di tali caratteristiche costruttive, a mezzo delle verifiche operate dalla Motorizzazione civile”.

Nella sentenza in epigrafe la S.C. ha chiarito che, ai fini della configurabilità dell’illecito di circolazione con ciclomotore che sviluppi una velocità superiore a quella consentita (art. 97, 6° comma C.d.S.), occorre che la Motorizzazione civile accerti l’avvenuta alterazione delle caratteristiche costruttive tecniche del veicolo. Nessuna valenza probatoria può essere, invece, riconosciuta al verbale di accertamento da cui risulti che, nel caso concreto, la velocità tenuta dal ciclomotore fosse superiore rispetto al consentito: il superamento dei limiti massimi di velocità costituisce, infatti, un ulteriore illecito, previsto e sanzionato da un’apposita norma (art. 142 C.d.S.)._x000d_
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