29 Marzo 2012

Sanzioni amministrative per violazione del codice della strada – Opposizione – Competenza per materia e per valore – Competenza funzionale esclusiva e generale del giudice di pace

“Contro le sanzioni amministrative dipendenti da violazioni del codice della strada è competente il giudice indicato dalla legge come competente per materia e per valore, e pertanto, per quanto attiene alla contestazione di un provvedimento sanzionatorio, il giudice indicato come competente dalla Legge n. 689/1981, all’art. 22, è il giudice di pace, avendo il legislatore inteso fissare in capo ad esso una competenza funzionale, esclusiva e generale, in materia di violazioni del codice della strada”

La sentenza in commento risolve la controversia insorta a causa dell’opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta innanzi all’ufficio del giudice di pace, ad opera di una società avverso il preavviso di fermo amministrativo, relativo ad alcuni veicoli di sua proprietà, notificatole per non aver provveduto al pagamento di alcune sanzioni amministrative per violazioni del C.d.S._x000d_
L’importo del provvedimento opposto induceva il giudice di pace adito a dichiarare la propria incompetenza, il quale rimetteva le parti dinnanzi al tribunale competente per circoscrizione territoriale._x000d_
Il tribunale presentava alla Suprema Corte regolamento di competenza d’ufficio, sostenendo la competenza per materia del giudice di pace, in virtù del combinato disposto dell’art. 205 D. Lgs. 285/1992 e dell’art. 22 bis Legge 689/1981._x000d_
La VI Sezione civile della Cassazione ritiene fondate le argomentazioni poste alla base del regolamento di competenza, specificando ed evidenziando che “Non rileva, al riguardo, il fatto che la sommatoria dei titoli azionati per le singole contestazioni d’infrazione ed irrogazioni di sanzione – superi la competenza per valore del giudice di pace per le cause ordinarie quale vigente all’epoca dell’introduzione della controversia, in quanto l’attribuzione della competenza per materia al detto giudice in relazione alla natura della controversia comporta, L. n. 689/1981, ex art. 22 bis, una competenza per valore di Euro 15.493. D’altro canto, la competenza per materia resterebbe, comunque, insensibile anche alla previsione del cumulo delle domande di cui all’art. 10 c.p.c., comma 2, nel senso che, se una o più domande rientrano nella competenza per materia di un determinato giudice, esse non possono costituire addendi per la determinazione del valore della causa (Cass., Sez. 2, 27.07.2005 n. 15694; Cass., Sez. 2, 24.09.2007, n. 19598), l’art. 104 c.p.c. Infatti, nel prevedere la possibilità di proporre nei confronti della stessa parte più domande, non altrimenti connesse, nello stesso processo, non consente, per l’espresso richiamo all’art. 10 c.p.c., comma 2, la deroga della competenza per materia, ma solo quella per valore (Cass., Sez. 1, 16.12.1996 n. 11212; Cass., Sez. 2, 23.08.2002 n. 12459; Cass., Sez. 2, 24.09.2007 n. 19598)”. _x000d_
Pertanto, la Corte ha ritenuto che il giudice di pace ha errato nel dichiarare la propria incompetenza, non rilevando quanto stabilito dalla Legge n. 689/1981 e non valutando che la parte ingiunta ha proposto opposizione avverso cartella esattoriale relativa a plurime sanzioni (per euro 3.857,15), il cui cumulo non supera il limite posto dall’art. 22 bis della legge citata (euro 15.493,00).