05 Dicembre 2016

Sinistra stradali – Negoziazione assistita obbligatoria – Legittimità costituzionale

Il meccanismo della negoziazione assistita – reso obbligatorio dal d.l. 12 settembre 2014, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla l. 10 novembre 2014, n. 162, nelle controversie risarcitorie di danno da circolazione di veicoli o natanti – riflette un ragionevole bilanciamento tra l’esigenza di tutela del danneggiato e quella (di interesse generale), che il differimento dell’accesso alla giurisdizione intende perseguire, di contenimento del contenzioso, anche in funzione degli obiettivi del giusto processo, per il profilo della ragionevole durata delle liti, oggettivamente pregiudicata dal volume eccessivo delle stesse.

Supera il vaglio della legittimità costituzionale l’art. 3, comma 1, del d.l. 12 settembre 2014 n. 162, nella parte in cui sottopone la procedibilità della domanda giudiziale, in materia di risarcimento danni da circolazione di veicoli e natanti, all’esperimento del procedimento di negoziazione assistita. In particolare, la negoziazione assistita non può ritenersi inutile doppione della messa in mora di cui agli articoli 145, 148 e 149 del d.lgs. n. 209 del 2005. Né è sostenibile che la compresenza dei due istituti sia idonea a protrarre sine die l’esercizio del diritto di azione, attesa la brevità del termine (non superiore a tre mesi, prorogabile solo su accordo delle parti per non più di trenta giorni) entro il quale deve essere comunque esclusa la negoziazione. Le norme contenute nel codice delle assicurazioni, infatti, hanno contenuto e assolvono funzioni diverse e, utilmente, complementari, rispetto alle disposizioni sulla negoziazione assistita. Gli articoli 145, 148 e 149 del codice delle assicurazioni prevedono un meccanismo di messa in mora della compagnia assicuratrice, la cui ratio è quella di rafforzare le possibilità di difesa offerte al danneggiato, attraverso il raccordo dell’onere di diligenza, a suo carico, con l’obbligo di cooperazione imposto all’assicuratore, finalizzato al raggiungimento, in fase stragiudiziale, di una possibile tutela del danneggiato anticipata e satisfattiva. Diversa è la finalità della negoziazione assistita, che presuppone che l’offerta risarcitoria non sia stata ritenuta satisfattiva del danneggiato, ovvero che non sia stata neppure formulata dall’assicuratore. Sicché il meccanismo della negoziazione assistita, complementare rispetto al previo procedimento di messa in mora dell’assicuratore, non compromette l’interesse risarcitorio del danneggiato.

Corte Costituzionale, sentenza n. 162 del 7 luglio 2016 (pres. Grossi – rel. Morelli)