13 Luglio 2010

Sinistri stradali – Cedibilità del credito risarcitorio – Legittimità

“In applicazione dei principi sull’oggetto del contratto, di cui agli artt. 1346 e 1348 c.c., deve ritenersi consentito un negozio di trasferimento di credito futuro, ove questo sia determinabile con riferimento ad uno specifico rapporto o, come nel caso di specie, da un fatto generatore di illecito esattamente individuato. _x000d_
Il credito derivante da fatto illecito è attuale e non futuro, tanto è vero che, in caso di riconoscimento gli interessi sulle somme dovute decorrono dal fatto e non dall’accertamento giudiziale, e la possibilità che il debito “ex delicto” non sia riconosciuto in giudizio non incide sugli effetti della cessione, perchè questa forma di invalidità opera in tema di garanzia che il cedente può prestare ex art. 1266 c.c., e si traduce nell’obbligo di quest’ultimo di risarcire il danno al cessionario”

Riformando integralmente la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Roma, in cui si negava la risarcibilità del danno, assumendo che la cessione avesse ad oggetto non un diritto esistente bensì una “mera aspettativa del cedente di vedere riconosciuto in futuro un diritto di credito al risarcimento dei danni da fatto illecito“, il Tribunale, premettendo che è sempre cedibile anche un credito futuro ove questo sia determinato “da un fatto generatore di illecito esattamente individuato”, ha riconosciuto, conformandosi all’orientamento della Suprema Corte (v. sent. n. 21192/04), che il diritto ceduto nel caso di specie (ossia il diritto a vedere risarcito il costo del noleggio) è un valido ed attuale credito di natura risarcitoria che consegue direttamente dal fatto illecito ed è riconducibile al patrimonio del danneggiato fin dal momento in cui si è verificato l’evento generatore della responsabilità civile._x000d_
In definitiva, il credito risarcitorio sorge nel momento in cui si verifica la lesione della sfera giuridica del danneggiato; questo, pertanto, non può essere ritenuto alla stregua di una mera aspettativa, né tanto meno di un diritto di credito futuro, atteso che il diritto al risarcimento del danno è maturato in favore del danneggiato al momento del fatto illecito, divenendo così un diritto patrimoniale attuale e disponibile.