30 Maggio 2011

Sinistro stradale – Auto parcheggiata in divieto di sosta – Escluso rapporto di causalità con l’evento morte

La violazione commessa dal conducente di un’autovettura parcheggiata in divieto di sosta non si pone in rapporto di causalità con l’evento morte conseguente al sinistro stradale

Il Tribunale di Rieti, con l’ordinanza in questione, ritiene che la violazione della norma sul divieto di sosta commessa dal conducente dell’autovettura non si pone in rapporto di causalità con l’evento morte, poichè, come confermato dalla giurisprudenza dominante, “La responsabilità colposa implica che la violazione della regola cautelare deve aver determinato la concretizzazione del rischio che detta regola mirava a prevenire (cd. causalità della colpa), poichè alla colpa dell’agente va ricondotto non qualsiasi evento realizzatosi, ma solo quello causalmente riconducibile alla condotta posta in essere in violazione della regola cautelare”._x000d_
In particolare, specifica il G.I.P. che “In tema di delitti colposi, ai fini dell’elemento soggettivo, per potere formalizzare l’addebito colposo non è sufficiente verificare la violazione della regola cautelare, ma è necessario accertare che tale regola fosse diretta ad evitare proprio il tipo di evento dannoso verificatosi, altrimenti si avrebbe una responsabilità oggettiva giustificata dal mero : ne consegue che occorre verificare la cosiddetta , che si pone sul versante oggettivo della colpevolezza, come la prevedibilità dell’evento dannoso si pone più specificamente sul versante soggettivo e la relativa valutazione deve prendere in considerazione l’evento in concreto verificatosi per accertare se questa conseguenza dell’agire rientrava tra gli eventi che la regola cautelare inosservata mirava a prevenire”._x000d_
Nel caso di specie, infatti, la norma cautelare violata (art. 150, d.p.r. 495/92) non aveva la finalità di impedire che i veicoli pacheggiati sull’area zebrata venissero urtati da altri veicoli, bensì quella di non sovraccaricare il margine della carreggiata e di evitare il possibile franamento della scarpata posta al lato della strada._x000d_
Pertanto, “la presenza dell’autovettura si è posta in correlazione con l’evento morte soltanto da un punto di vista di causalità materiale, il che non è sufficiente a fondare una responsabilità per colpa in quanto a tal fine è necessario che l’evento verificatosi fosse concretizzazione dello specifico rischio che la norma cautelare violata mirava a prevenire”._x000d_
Diverso sarebbe il caso di urto contro un veicolo parcheggiato in doppia fila subito dopo una curva a gomito in orario notturno: in tale ipotesi il conducente del veicolo in divieto di sosta violerebbe, oltre alla norma che prevede il divieto di sosta (colpa specifica), anche la norma di comune prudenza che vieta di lasciare i veicoli in posizione tale – in relazione allo stato dei luoghi – da rappresentare un pericolo per gli altri utenti della strada (colpa generica)._x000d_
In tal caso la violazione avrebbe ad oggetto una norma cautelare di comune prudenza volta proprio alla tutela dell’incolumità degli utenti della strada, cosicchè il predetto conducente sarebbe chiamato a rispondere dell’evento lesivo eventualmente verificatosi.