30 Maggio 2016

Sinistro stradale – Certificato assicurativo rilasciato dopo il sinistro e retrodatato – Falsità inopponibile al terzo danneggiato – Rivalsa nei confronti dell’intermediario – Regresso nei confronti dell’assicurato

“Nel caso di sinistro causato da un veicolo in possesso di un certificato assicurativo formalmente valido, ma rilasciato dopo il sinistro e fraudolentemente retrodatato, tale falsità non è opponibile al terzo danneggiato quando essa provenga dall’agente per il tramite del quale è stato stipulato il contratto. In tal caso l’assicuratore, adempiuta la propria obbligazione nei confronti del terzo, avrà diritto di rivalsa nel confronti dell’intermediario infedele e di regresso nei confronti dell’assicurato”.

Ai sensi di legge, il certificato assicurativo aveva ed ha tuttora, per quanto “dematerializzato”, una duplice funzione: di pubblicità, in quanto finalizzato a dimostrare ai terzi l’avvenuta stipula del contratto; di incontestabilità, in quanto una volta emesso, l’assicuratore perde la possibilità di revocarne o contestarne il contenuto._x000d_
Sul piano dell’inquadramento giuridico, il certificato costituisce una dichiarazione di scienza a contenuto confessorio, resa dall’assicuratore verso la generalità dei terzi. Al parti della confessione, dunque, il contenuto del certificato non può essere contestato dall’assicuratore, a meno che non provi che esso fu rilasciato per errore di fatto, ovvero estorto con violenza._x000d_
Nelle ipotesi di certificato assicurativo non coerente con la polizza sottostante, occorre distinguere: a) i casi in cui il certificato non sia in alcun modo riconducibile alla sfera volitiva dell’assicuratore o delle persone del cui operato questi debba rispondere; b) da quelli in cui sussista tale riconducibilità._x000d_
a) La prima ipotesi sussiste quando al certificato non corrisponda alcun contratto sottostante; ovvero sia stato artefatto dopo il suo rilascio da persone estranee alla struttura aziendale dell’assicuratore._x000d_
In questo caso manca il presupposto legale, ex art. 1173 c.c., perché sorga l’obbligazione dell’assicuratore verso il danneggiato, e quest’ultimo potrà avanzare le sue pretese soltanto nei confronti del responsabile civile e dell’impresa designata del Fondo di garanzia vittime della strada._x000d_
b) A conclusioni diverse deve pervenirsi quando un contratto assicurativo esista ma: il certificato esponga un periodo di copertura difforme da quello risultante dalla polizza, perché così è stato emesso dalla persona a ciò legittimata; ovvero, il certificato sia coerente con la polizza, ma l’uno o l’altra siano stati retrodatati rispetto alla loro effettiva sottoscrizione, per volontà dei contraenti o dei loro rappresentanti legittimati._x000d_
Ricorrendo tali evenienze, nei rapporti interni tra assicurato e assicuratore si applicherà la regola generale di cui all’art. 1899 c.c., per cui il contratto sarà efficace dalle ore 24:00 del giorno in cui è stato pagato il premio._x000d_
Nei rapporti tra assicuratore e danneggiato, il primo resterà obbligato al risarcimento del danno, in quanto un contratto di assicurazione (presupposto legale dell’obbligazione dell’assicuratore) esiste e, inoltre, la natura confessoria del certificato assicurativo consente all’assicuratore di contestarne i contenuti solo quando quel documento sia rilasciato per errore o estorto con violenza._x000d_
Tuttavia, tali ultimi presupposti non sussistono allorché proprio l’intermediario assicurativo, che dell’assicuratore abbia la rappresentanza, rilasci il certificato mendace. In tal caso, infatti, gli atti dell’intermediario producono effetti direttamente nei confronti dell’assicuratore, e sono a lui imputabili. Restano salvi i diritti di rivalsa nei confronti dell’intermediario e di regresso nei confronti dell’assicurato.