22 Aprile 2015

Sinistro stradale- Danni – Risarcimento – Assicurato Rca – Rifusione spese da parte dell’assicurazione – Terzo danneggiato – Obbligo di salvataggio – Non sussiste

1. “Nell’assicurazione di responsabilità civile, l’assicurato non ha diritto sempre e comunque alla rifusione da parte dell’assicuratore delle spese sostenute per resistere all’azione del terzo danneggiato, ai sensi dell’articolo 1917, comma 3, c.c.; tale diritto deve infatti escludersi quando l’assicurato abbia scelto di difendersi senza averne l’interesse né potendone ritrarre utilità, ovvero in mala fede, ovvero abbia sostenuto spese sconsiderate”._x000d_
2. “ Inoltre, l’obbligo di salvataggio di cui all’articolo 1914 c.c. si applica anche al contratto di assicurazione della responsabilità civile, e in tal caso, impone all’assicurato di evitare di resistere al giudizio promosso contro di lui dall’assicurato, quando da tale resistenza non possa ricavare beneficio alcuno”.

1. La Suprema Corte di Cassazione ha confermato che l’art. 1917, comma 3, c.c. non garantisce all’assicurato di conseguire, in ogni caso, la rifusione delle spese di resistenza da parte dell’assicuratore._x000d_
In particolare, nel caso di specie, l’accertata carenza di interesse a resistere in giudizio è stata ritenuta circostanza idonea a far considerare non dovute le spese di resistenza sostenute dall’assicurato._x000d_
Il contratto di assicurazione – spiega la Suprema Corte –, alla stregua di qualsivoglia contratto, è aperto ai principi di correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.) e, pertanto, ciascuna parte deve comportarsi, nel dare esecuzione all’impegno contratualmente assunto, in modo tale da preservare gli interessi dell’altra._x000d_
Nel caso de quo, il dovere di buona fede impone all’assicurato di non avvalersi della facoltà di resistere in giudizio, ove ciò non solo non gli possa arrecare alcun serio vantaggio, ma esponga altresì l’assicuratore al rischio di rifondere all’assicurato le spese avventatamente sostenute._x000d_
2. L’obbligo di salvataggio permea ogni contratto di assicurazione contro i danni, categoria nell’ambito della quale può essere ricondotta anche l’assicurazione di responsabilità civile, rispetto alla quale il bene tutelato è il patrimonio stesso. Si applica, pertanto, l’art. 1914 c.c. e, conseguentemente, deve ritenersi contrario al divieto ivi imposto il comportamento dell’assicurato che decide di resistere in giudizio pur non avendone interesse, esponendo l’assicuratore al rischio di dover rifondere le spese di resistenza. Anche il suddetto rischio deve essere considerato oggetto di copertura assicurativa e, quindi, rispetto ad esso sussiste il dovere dell’assicurato di “fare quanto gli è possibile” per evitarlo o diminuirlo, ai sensi dell’art. 1914 c.c.