14 Dicembre 2015

Sinistro stradale – Danno non patrimoniale – Appello – Domanda di nuova liquidazione del danno biologico da invalidità permanente – Liquidazione del danno morale – Passaggio in giudicato – Sussiste

“Dopo il sinistro stradale deve ritenersi ormai passata in giudicato la liquidazione del danno morale decisa dal giudice di prime cure se la compagnia assicurativa in appello si duole unicamente della quantificazione del danno biologico, chiedendo una nuova liquidazione del danno biologico da invalidità permanente, dovendosi ritenere che seppure i due tipi di danno hanno la stessa natura non patrimoniale ciò che conta ai fini dell’effetto espansivo di una eventuale impugnazione è la medesimezza dei presupposti, dovendosi invece osservare che l’accertamento della sussistenza di circostanze peculiari che giustificano un aumento del quantum del danno biologico, rispetto alla sua misura standard – la si chiami «personalizzazione» o «danno morale» – si fonda su accertamenti di fatto ben diversi da quelli sui quali si fonda la liquidazione del danno biologico, che esige la sola stima dell’invalidità permanente e l’accertamento di quella temporanea”.

La sentenza in esame, innovando un precedente orientamento, affronta la questione concernente l’effetto espansivo dell’impugnazione, chiarendone le condizioni di operatività. _x000d_
Perchè l’impugnazione possa ritenersi estesa ad altro e differente capo della decisione di primo grado, occorre la medesimezza dei presupposti._x000d_
Nella liquidazione del danno biologico si tiene conto della sola invalidità permanente e di quella temporanea, differentemente che nella liquidazione del danno morale (seppure sotto forma di personalizzazione del danno biologico), che esige “l’accertamento della sussistenza di circostanze peculiari che giustificano un aumento del quantum del danno biologico, rispetto alla sua misura standard”. Ne consegue il passaggio in giudicato della decisione del giudice di prime cure in ordine alla quantificazione del danno morale, a fronte dell’impugnazione della sola quantificazione del danno biologico.