28 Dicembre 2015

Sinistro stradale – Investimento di un pedone – Omicidio colposo – Risarcimento danni ai parenti non conviventi – Danno morale – Condizioni

“La risarcibilità dei danni morali per la morte di un congiunto causata da atto illecito penale richiede, oltre all’esistenza del rapporto di parentela, il concorso di ulteriori circostanze tali da far ritenere che la morte del familiare abbia comportato la perdita di un effettivo valido sostegno morale”.

Nel caso di specie è stato riconosciuto il diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale in favore dei nipoti, in ragione dell’intensità del legame venutosi a creare con il deceduto, pur dandosi atto dell’assenza di convivenza._x000d_
L’insegnamento che si può trarre dalla pronuncia in commento è che la convivenza con il de cuius può non bastare, ove non si ritenga provata la perdita di un effettivo valido sostegno morale, ma se ne può prescindere in caso di esistenza accertata di un legame affettivo tale da determinare, con la morte del parente, la perdita di un valido e concreto riferimento nella vita quotidiana.