29 Aprile 2015

Sinistro stradale – Investimento pedone – Successiva infezione nosocomiale – Responsabilità solidale tra investitore e azienda sanitaria – Sussiste

“Il pedone che, a seguito di incidente, lamenti danni causati sia dalla condotta dell’investitore sia da infezione nosocomiale a seguito di ricovero ospedaliero, ha diritto a conseguire il risarcimento del danno da entrambi i responsabili._x000d_
L’investitore e la struttura sanitaria sono da ritenere responsabili, in via solidale, dei danni patiti dall’attore, con possibilità di far valere le reciproche quote di responsabilità soltanto in sede di eventuale regresso”.

La sentenza in commento appare degna di nota in ragione dei principi ivi affermati; innnanzitutto, in tema di concorso di colpa del pedone nella causazione del sinistro, il Tribunale di Milano ricorda come il conducente del veicolo possa andare esente da responsabilità non per il mero accertamento di colpa del pedone, occorrendo piuttosto che “la condotta del pedone configuri, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile, che sia stata da sola sufficiente a produre l’evento” (si rinvia a Cass. 5866/2015)._x000d_
Nel caso di specie è stata esclusa una responsabilità concorrente del danneggiato, ritenendo responsabile esclusivo il conducente del veicolo._x000d_
Avuto riguardo ai fatti successivi all’incidente, alla luce delle risultanze della CTU medico legale è stato possibile affermare la responsabilità della struttura sanitaria nella quale il pedone era stato ricoverato a seguito dell’incidente; il paziente, infatti, aveva contratto un’infezione da enterobacter cloacae in occasione del primo ricovero successivo all’incidente. Ne seguiva la dichiarazione di responsabilità anche in capo alla struttura sanitaria e ciò per valutazioni di carattere statistico probabilistico, per la non contestata negatività per il predetto batterio precedentemente all’intervento, per la compatibilità cronologica e l’esclusione di altre potenziali cause di trasmissione dell’infezione dopo la degenza._x000d_
Affermata la responsabilità in capo al conducente del veicolo e alla struttura sanitaria, il giudice ha affrontato l’ulteriore problema del riparto di colpa in capo ai coresponsabili, statuendo in proposito la solidarietà e ricordando che nel caso in cui un fatto illecito sia imputabile a più persone legate da vincolo di solidarietà il danneggiato possa pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche da una sola delle persone coobbligate, mentre la diversa quota di responsabilità addebitabile a ciascun coresponsabile può essere fatta valere solo nei rapporti interni tra i coobbligati.