19 Novembre 2021

Sinistro stradale – Liquidazione micropermanenti – Art. 139 Cod. Ass. – Rivalsa dell’assicuratore ex art. 292 c.p.c.

Corte di Appello di Catania, sentenza 16 novembre 2021, n. 2161 (rel. G. Dipietro)
Nel caso di risarcimento del danno da circolazione stradale, laddove sia stata accertata a carico del danneggiato un’invalidità permanente - quale conseguenza del sinistro stradale in questione - fino alla misura del 9%, ai fini della liquidazione del relativo danno biologico (o non patrimoniale) devono essere applicate non già le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, bensì quelle predisposte e adottate con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 139, comma quarto, del decreto legislativo n. 209/2005 (concernente appunto le menomazioni dell’integrità psico-fisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità). L’ammontare complessivo del risarcimento in tal modo riconosciuto è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche (terzo comma del citato art. 139).

Nei rapporti interni tra coobbligati, l’azione di regresso esperita da chi abbia pagato il credito risarcitorio è esercitabile non solo nei confronti del responsabile civile, ma anche verso tutti gli altri corresponsabili in solido. In particolare, il regresso può essere azionato anche dall'assicuratore della responsabilità civile che abbia pagato il danneggiato in luogo del suo assicurato, perché l'assicuratore, rispetto alla prestazione risarcitoria, è nella posizione dell'obbligato in solido (considerazioni, queste, vieppiù valide nel caso di specie, per il quale l’art. 292 del codice delle assicurazioni prevede espressamente il diritto di regresso dell’impresa assicuratrice designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada).