15 Marzo 2010

Sinistro stradale – Litisconsorzio necessario – D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 140, co. 4 –Questione di costituzionalità – Inammissibilità

“La questione è inammissibile. […] Gli inconvenienti di fatto, scaturenti dall’applicazione delle norme censurate, sono estranei al controllo di costituzionalità”.

Nella sentenza in epigrafe, dopo aver rammentato il contenuto dell’art. 140, comma 4 del d.lgs. n. 209 del 2005 (“nei giudizi promossi tra l’impresa di assicurazione e le persone danneggiate sussiste litisconsorzio necessario, applicandosi l’art. 102 del c.p.c. L’impresa di assicurazione può effettuare il deposito di una somma, nei limiti del massimale, con effetto liberatorio nei confronti di tutte le persone aventi diritto al risarcimento, se il deposito è irrevocabile e vincolato a favore di tutti i danneggiati”), la Consulta ha colto l’occasione per evidenziare che la norma de qua è intrinsecamente finalizzata a disciplinare il concorso di più persone che hanno subito danni nello stesso sinistro, regolando i rapporti tra creditori e l’impresa di assicurazione._x000d_
Secondo il Giudice delle Leggi, in particolare, l’art. 140 Cod. Ass. “ha introdotto un principio riconducibile quello della par condicio creditorum, prevedendo la proporzionale riduzione di ciascun singolo diritto fino alla concorrenza delle somme disponibili. […] La necessità del litisconsorzio, nelle controversie di cui si tratta, nasce dal detto principio, che comporta un rapporto di dipendenza tra le posizioni dei creditori, già idoneo a rendere non palesemente irragionevole la norma censurata, che si colloca nel quadro dei rapporti tra impresa assicuratrice e pluralità di soggetti danneggiati a causa del medesimo sinistro. Ciò emerge anche dalla possibilità […] che l’impresa effettui il deposito di una somma, nei limiti del massimale, con effetto liberatorio nei confronti di tutte le persone aventi diritto al risarcimento, se il deposito è irrevocabile e vincolato a favore di tutti i danneggiati”. D’altronde, “ritenere che il litisconsorzio concerna la domanda […] proposta da uno o più danneggiati contro l’assicuratore, senza coinvolgimento di altri, renderebbe la norma di dubbia costituzionalità, atteso che il singolo danneggiato può non sapere se e quali siano stati gli altri danneggiati, che debbono concorrere sul massimale”._x000d_
La stessa Corte di Cassazione, con ordinanza n. 1862 del 2009, ha precisato che sussiste il litisconsorzio di cui all’art. 140 di cui trattasi solo se: a) l’assicurazione di fronte alle richieste di più danneggiati formuli domanda volta ad ottenere l’accertamento in confronto di tutti del massimale, come dimostra la possibilità ad essa riconosciuta di effettuare deposito liberatorio; b) uno dei danneggiati, vistosi contestare l’esistenza del massimale e ritenuto che il diritto degli altri non sussista o sussista in misura minore chieda l’accertamento della non sussistenza o delle rispettive quote._x000d_
Ad ogni evidenza, dunque, il Giudice di Legittimità ha effettuato una interpretazione che, da un lato, circoscrive l’ambito applicativo della norma censurata e, dall’altro lato, impone di ricercare se e quali oneri ricadano sull’impresa di assicurazione in ordine alla identificazione, con l’uso della ordinaria diligenza, dei soggetti danneggiati, nell’ipotesi di incidente che abbia cagionato danni a più persone.