09 Maggio 2011

Sinistro stradale – Omesso uso del casco – Nesso eziologico con il danno – Corresponsabilità della vittima

“L’omesso uso del casco protettivo da parte del conducente di un motociclo può essere fonte di corresponsabilità della vittima di un sinistro stradale per il danno causato a se stessa ove il giudice di merito accerti in fatto che la suddetta violazione abbia concretamente influito sulla eziologia del danno, costituendone, appunto, un antecedente causale”.

Così pronunciando, la Suprema Corte riprende un principio già affermato in precedenza: “In materia di sinistri stradali, la mera violazione di una norma che disciplina la circolazione di per sé non è fonte di responsabilità civile, ove tale violazione non si ponga quale elemento causale rispetto all’evento dannoso” (Cass. Civ., sez. III, 19/11/2009, n. 24432)._x000d_
Nel caso di specie, la circostanza che la vittima viaggiasse senza indossare il casco, accertata dai carabinieri, è stata considerata dalla Corte d’Appello non come aggravante ex art. 1227, comma 2, c.c., bensì come un caso di concorso ai sensi del comma 1 della stessa norma.