13 Marzo 2010

Sinistro stradale – Omicidio colposo – Bambino – Imprevedibilità – Pedone inesperto

“L’automobilista, che vede un bambino in movimento o fermo al margine della carreggiata, ha l’obbligo di rallentare fino a fermare il veicolo condotto, in ipotesi contraria e qualora malauguratamente avvenga un incidente, deve escludersi che il comportamento imprevedibile del minore costituisca concausa ex art. 41, comma 2, c.p.. I bambini, infatti, devono essere ritenuti dei pedoni incerti ed inesperti, spinti per la loro natura a movimenti inconsulti ed improvvisi”._x000d_

La S.C., condividendo il convincimento espresso dai giudici di merito e ponendosi in assoluta sintonia con i principi più volte enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di investimenti di bambini, precisa che “il conducente di un veicolo, scorgendo un bambino in movimento o fermo al margine della strada, deve rallentare e, se occorre, fermarsi, per norma di comune prudenza, che impone di prevenire le imprudenze altrui, probabili e ragionevolmente prevedibili, e in rigorosa osservanza dell’obbligo imposto dall’art. 102, comma 3, c. str. (vecchio codice; attuale art. 141, comma 4), dovendo i bambini considerarsi come pedoni incerti e inesperti, portati per loro natura a movimenti inconsulti e improvvisi; pertanto, in caso di investimento, esattamente viene affermata la responsabilità del conducente che non abbia moderato particolarmente la velocità del veicolo e viene escluso che la condotta del bambino che si sposti incautamente sulla carreggiata possa concretare una concausa sopravvenuta fornita di una efficienza causale esclusiva e configurare, quindi, l’ipotesi di cui all’art. 41, comma 2, c.p.”. _x000d_
Pertanto, prosegue la Corte: “Esattamente è affermata la responsabilità del conducente di una autovettura per omicidio colposo per l’investimento di un bambino (nella specie di anni 9) che, giocando a rincorrersi con coetanei su uno stretto marciapiede adiacente alla carreggiata stradale, si sia spostato sulla carreggiata medesima, per non avere tenuto una velocità adeguata alla situazione di pericolo, costituita dalla presenza dei bambini, tempestivamente avvistata. Invero, il conducente, avvistati i bambini a congrua distanza, era tenuto, per il disposto dell’art. 102 comma terzo, cod. strad. e per norma di comune prudenza, a regolare la velocità, rallentando fino a fermarsi, per evitare ogni pericolo di investimento, in quanto si trattava di bambini, che non sono in grado di valutare ed ovviare ai pericoli inerenti alla circolazione stradale e che compiono normalmente movimenti irregolari, inconsulti e pericolosi e che possono equipararsi a pedoni incerti e che tardano a scansarsi”.