04 Aprile 2011

Sinistro stradale– Pedone – Veicolo non identificato – Onere della prova – Fondo Vittime della Strada – Risarcibilità danni

“In caso di azione diretta proposta, ai sensi dell’art. 19 lett. a) della legge n. 990 del 1969, nei confronti dell’impresa designata dal Fondo di garanzia per il risarcimento dei danni cagionati da veicolo non identificato, la prova del fatto costitutivo della pretesa risarcitoria, quanto all’avvenuto evento ad opera di ignoti, non richiede da parte della vittima un comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa ed onerosa attuazione diretto all’identificazione del responsabile, dovendosi al riguardo valutare la esigibilità di un idoneo suo comportamento avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche ed alle circostanze del caso concreto”.

Con la sentenza in esame, la Suprema Corte ha fornito la chiave di lettura dell’art. 19 lett. a) della legge n. 990 del 1969 (ora confluito nell’art. 283 del D.lgs. 209/2005), che, pur prevedendo l’azione diretta del danneggiato nei confronti del Fondo di Garanzia in caso di sinistro cagionato da veicolo (o natante) non identificato, nulla dice in termini di onere della prova._x000d_
A tal proposito, il Giudice di legittimità ha chiarito che la vittima è tenuta a dimostrare il fatto storico e la compatibilità delle lesioni con la dinamica dell’incidente, ma non è gravata da “obblig[hi] di collaborazione «eccessiv[i]» rispetto alle sue «risorse», che finisca[no] con il trasformar[e il danneggiato] «in un investigatore privato o necessariamente in un querelante»”._x000d_
Ciò significa che la vittima può fornire la prova dei fatti anche mediante semplici tracce ambientali o dichiarazioni orali, senza che occorra l’annotazione del numero di targa del veicolo investitore – peraltro, spesso impossibile, per via delle peculiari condizioni psicofisiche del danneggiato al momento dell’incidente.