19 Luglio 2010

Sinistro stradale – Tamponamento a catena – Onere della prova

“Il conducente di un veicolo ai sensi dell’art. 170 c.d.s. deve essere in grado di garantire in ogni caso l’arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede. Pertanto, l’avvenuta collisione pone a carico del conducente medesimo una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza, con la conseguenza che, non potendosi applicare la presunzione di pari colpa di cui all’art. 2054, co. II, c.c., egli resta gravato dall’onere di dare la prova liberatoria, dovendo, dunque, dimostrare che il mancato tempestivo arresto dell’automezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili”

Nella sentenza in epigrafe la Suprema Corte ribadisce un principio ormai da tempo consolidato in materia di tamponamenti a catena._x000d_
Si vedano in tal senso: Cass. Civ., 23 maggio 2006, n. 12108; Cass. Civ., 21 settembre 2007.