30 Aprile 2015

Sinistro stradale – Veicolo in sosta – Operazioni carico e scarico – Responsabilità civile automobilistica – Garanzia – Operatività – Sussiste

“Nell’ampio concetto di circolazione stradale indicato nell’articolo 2054 Cc è compresa anche la posizione di arresto del veicolo, sia in relazione all’ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia in relazione alle operazioni eseguite in funzione della partenza o connesse alla fermata, sia ancora con riguardo a tutte le operazioni cui il veicolo è destinato a compiere e per il quale esso può circolare nelle strade: ne consegue che per l’operatività della garanzia per la responsabilità civile automobilistica è necessario il mantenimento da parte del veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull’area ad essa parificata, delle caratteristiche che lo rendono tale sotto il profilo concettuale e, quindi, in relazione alle sue funzionalità, sia sotto il profilo logico che sotto quello di eventuali previsioni normative, risultando, invece, indifferente l’uso che in concreto si faccia del veicolo, sempre che esso rientri in quello che secondo le sue caratteristiche il veicolo stesso può avere”.

Le Sezioni Unite affrontano la questione concernente la nozione di circolazione ai fini dell’assicurazione obbligatoria di cui all’art. 1 della Legge 24 dicembre 1969, n. 990, applicabile nella specie ratione temporis._x000d_
Nella fattispecie concreta, oggetto di decisione, il sinistro si era verificato in un momento in cui l’autocarro gru munito di braccio elevatore, in sosta, caricava un cassone metallico, urtando, con il braccio meccanico montato sul veicolo, il cassone stesso, posto incautamente in bilico sul muretto e che, per effetto dell’urto, era scivolato verso il basso, schiacciando e provocando la morte di un pedone._x000d_
Si tratta, dunque, di stabilire se le operazioni di carico e scarico effettuate da un automezzo possano rientrare nella nozione di circolazione utile ai fini dell’operatività dell’assicurazione obbligatoria RCA. _x000d_
Come noto, ormai da tempo la giurisprudenza adotta una nozione ampia di circolazione stradale, comprendendovi sia lo stato di movimento sia la situazione di arresto o di sosta del veicolo su strada o area pubblica di pertinenza della stessa._x000d_
In particolare – come ricordano le Sezioni unite – è stata ritenuta afferente alla circolazione (con conseguenziale operatività della copertura assicurativa) la movimentazione degli sportelli a veicolo fermo e, più in generale, qualsiasi attività prodromica alla messa in marcia e alla circolazione (Cass. 5 luglio 2004, n. 12284; Cass. 27 aprile 2005, n. 18618). La pericolosità del mezzo giustifica la responsabilizzazione del conducente, al quale si ritiene di dover imporre il controllo del mezzo anche nelle fasi di arresto o sosta dello stesso._x000d_
Proprio l’accertata pericolosità della circolazione stradale, quale ratio della previsione di cui all’art. 2054 c.c., giustifica l’inclusione della c.d. circolazione statica (sosta, fermata e arresto dei veicoli) nell’ambito della norma citata e, di rimando, nella garanzia assicurativa obbligatoria. Anche in tali circostanze, infatti, sussiste la possibilità di interferenza con la circolazione di altri veicoli, ingombrando necessariamente la sede stradale._x000d_
Ne deriva che “le operazioni di carico o scarico del veicolo sono in funzione del suo avvio nel flusso della circolazione, così come qualsiasi atto di movimentazione di esso o delle sue parti (quale apertura, chiusura sportelli ecc.), con la conseguenza che, quando avvengano sulla pubblica via, danno luogo all’applicabilità della normativa sull’assicurazione per la R.C.A.”; infatti, “anche in tali situazioni il veicolo si trova in una situazione riconducibile al concetto di circolazione e il conducente deve essere costantemente in grado di intervenire per evitare danni o pericolo di danni, oppure deve porre in essere accorgimenti tali da escludere, nei limiti del prevedibile, la possibilità che tali eventi si verifichino”. _x000d_
La copertura assicurativa comprende tutte le attività cui il veicolo è destinato e per le quali lo stesso circola su strada di uso pubblico o su area equiparata e, quindi, dal momento che “la macchina operatrice costituisce un “veicolo” ai sensi del C.d.S., con peculiari caratteristiche strutturali e funzionali che lo rendono idoneo ad effettuare determinate operazioni, sia a circolare per strada”, deve ritenersi operante la copertura assicurativa.