Sinistro – Terzo trasportato – Incapacità a testimoniare – Art. 246 c.p.c.
Il terzo trasportato all'interno di un veicolo danneggiato dal sinistro stradale dedotto in giudizio dal proprietario del medesimo veicolo, in quanto chiamato a testimoniare in ordine alla effettiva verificazione di un fatto nel quale è stato personalmente e direttamente coinvolto e ad attestarne le conseguenti occorrenze materiali, non può non considerarsi portatore di un interesse (misurabile alla stregua di quello previsto dall'art. 100 c.p.c.) pienamente idoneo a legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, dovendo ritenersi limitata, l'eventuale dedotta inesistenza attuale di alcun danno a carico di detto terzo, all'eventuale riscontro della fondatezza nel merito della prospettabile pretesa avanzabile in sede di partecipazione al giudizio, e non già al riscontro della legittimazione a detta partecipazione, cui sola è riferita la previsione di cui all'art. 246 c.p.c.
Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, l’incapacità a deporre prevista dall’art. 246 c.p.c. si verifica quando il teste è titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso, alla stregua dell’interesse ad agire di cui all’art. 100 c.p.c., tale da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, con riferimento alla materia in discussione (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 167 del 05/01/2018; Sez. 2, Sentenza n. 9353 del 08/06/2012).
Nel caso di specie, il giudice a quo ha attestato l’incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. della teste, avendo in concreto rilevato il suo diretto coinvolgimento nel fatto dannoso, in quanto persona trasportata sul veicolo danneggiato dal sinistro dedotto in giudizio.