09 Novembre 2006

Sospensione provvisoria della patente – Autonoma impugnabilità

“La sospensione provvisoria della patente di guida di cui all’art. 223 del Codice della strada è un provvedimento amministrativo provvisorio con funzione cautelare, di esclusiva spettanza prefettizia, avverso il quale è immediatamente ed autonomamente proponibile l’opposizione giurisdizionale a sanzione amministrativa, ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981”.

Nella sentenza in esame la Corte precisa che rispetto alla sospensione provvisoria della patente di guida non si pongono in posizione di pregiudizialità né l’esercizio dell’azione penale per reati da circolazione stradale, cui la sospensione sia connessa, né l’eventuale ricorso amministrativo o giudiziario avverso la contestazione della violazione delle norme di circolazione stradale._x000d_
Il procedimento relativo al provvedimento prefettizio di applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente, infatti, è autonomo rispetto a quello amministrativo relativo all’applicazione della sanzione principale pecuniaria._x000d_
(Cfr. Cass. S.U., 29/04/2003, n. 6636; Cass. 09/02/2000, n. 1446; Cass. 11/10/1999, n. 11377)._x000d_